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Art. 56 — Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

Art. 56 — Servizi e sezioni di polizia giudiziaria

1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria:

  1. a] dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge ;
  2. b] dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria ;
  3. c] dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria [ 5559, 347357 c.p.p.] appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.
  1. a] dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge ;
  2. b] dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria ;
  3. c] dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria [ 5559, 347357 c.p.p.] appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 3571/1993

In tema di sequestro probatorio, l’art. 253, terzo comma, c.p.p., nel consentire al giudice la facoltà di delegare un ufficiale di polizia giudiziaria per la esecuzione del sequestro, non ha inteso stabilire un rapporto fiduciario caratterizzato da una valutazione ad personam di capacità o di affidabilità del singolo ufficiale; ha, invece, soltanto voluto consentire al giudice di non eseguire personalmente il sequestro delegando un ufficiale della polizia giudiziaria che è istituzionalmente destinata a svolgere la propria attività «alle dipendenze e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria». Con la conseguenza che è valida la delega con facoltà di subdelega, purché l’ufficiale obbligato deleghi, a sua volta, altro ufficiale di polizia giudiziaria.

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