Art. 624 bis – Codice di procedura penale – Cessazione delle misure cautelari
1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari.
Massime correlate
Cass. pen. n. 45458/2014
All'annullamento da parte della Cassazione della sentenza di appello non consegue automaticamente la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624 bis cod.proc.pen. (introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n.128) nel senso che detta cessazione va ordinata dalla Corte solo nei confronti delle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi che l'annullamento della sentenza di appello venga disposto senza rinvio. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la non automaticità della cessazione della misura cautelare in caso di annullamento della sentenza di appello con rinvio discende da una interpretazione sistematica dell'art. 624 bis cod.proc.pen. in relazione alla mancata modifica del testo dell'art. 626 e, soprattutto, del comma secondo dell'art. 303 cod.proc.pen., il quale espressamente dispone che nel caso di regressione del processo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione "decorrono nuovamente i termini previsti dal comma primo relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento").
Cass. pen. n. 10156/2002
All'annullamento da parte della Cassazione della sentenza di appello non consegue automaticamente la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624 bis c.p.p. (introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128) nel senso che detta cessazione va ordinata dalla Corte solo nei confronti delle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi che l'annullamento della sentenza di appello venga disposto senza rinvio. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la non automaticità della cessazione della misura cautelare in caso di annullamento della sentenza di appello con rinvio discende da una interpretazione sistematica dell'art. 624 bis c.p.p. in relazione alla mancata modifica del testo dell'art. 626 e, soprattutto, del comma 2 dell'art. 303 c.p.p., il quale espressamente dispone che nel caso di regressione del processo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione “decorrono nuovamente i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento”).
Cass. pen. n. 29679/2001
Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, la Corte di cassazione deve disporre la cessazione di efficacia della misura cautelare personale, a norma dell'art. 624 bis c.p.p., inserito dall'art. 6 della legge 26 marzo 2001, n. 128, soltanto quando essa sia stata applicata all'imputato contestualmente alla sentenza di condanna pronunciata in grado di appello, ai sensi dell'art. 275, comma 2 ter, stesso codice, introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. c) della citata legge n. 128 del 2001.
Cass. pen. n. 28555/2001
Alla luce di un'interpretazione dell'art. 624 bis c.p.p. (introdotto dall'art. 6, comma 5, della legge 26 marzo 2001 n. 128), che non sia meramente letterale ma tenga conto, conformemente al disposto di cui all'art. 12 delle preleggi, anche del criterio teleologico e di quello sistematico, deve ritenersi che la suddetta disposizione normativa, secondo la quale «la Corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari», trovi applicazione solo quando trattisi di misure cautelari applicate contestualmente alla sentenza di condanna in appello, ai sensi del comma 2 ter dell'art. 275 c.p.p., introdotto anch'esso dalla citata legge n. 128 del 2001 (art. 14).