Cass. pen. n. 10156 del 12 marzo 2002

Testo massima n. 1


All'annullamento da parte della Cassazione della sentenza di appello non consegue automaticamente la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624 bis c.p.p. (introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128) nel senso che detta cessazione va ordinata dalla Corte solo nei confronti delle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi che l'annullamento della sentenza di appello venga disposto senza rinvio. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la non automaticità della cessazione della misura cautelare in caso di annullamento della sentenza di appello con rinvio discende da una interpretazione sistematica dell'art. 624 bis c.p.p. in relazione alla mancata modifica del testo dell'art. 626 e, soprattutto, del comma 2 dell'art. 303 c.p.p., il quale espressamente dispone che nel caso di regressione del processo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione “decorrono nuovamente i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento”).

Testo massima n. 2


Nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall'appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado.

Normativa correlata