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Articolo 618 bis Codice di procedura civile — Procedimento

Articolo 618 bis Codice di procedura civile — Procedimento

Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

Resta ferma la competenza del giudice dell’esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 615 e dal secondo comma dell’articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 20637/2017

È improcedibile l’opposizione agli atti esecutivi da introdursi col rito del lavoro – sebbene la fase di merito sia stata tempestivamente proposta nel termine perentorio assegnato dal giudice dell’esecuzione – qualora la notificazione del ricorso depositato e del decreto sia mancata del tutto, non essendo consentito al giudice di assegnare all’opponente un termine perentorio entro il quale provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c., e ciò stante il carattere tipicamente impugnatorio del relativo giudizio.

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Cass. civ. n. 14336/2017

Il credito azionato “in executivis” dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell’eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente, non opera con riferimento al detto credito la competenza per materia del giudice del lavoro, prevista per l’opposizione all’esecuzione dall’art. 618-bis c.p.c.

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Cass. civ. n. 13601/2012

In tema di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, l’art. 618 bis, secondo comma, c.p.c., come modificato dalla legge n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell’esecuzione resta ferma solo “nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza”, fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell’esecuzione), cosicché, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all’operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali), ivi comprese quelle sulla competenza territoriale (principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.).

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Cass. civ. n. 7526/2012

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito del lavoro (nella specie, per controversia in materia di locazione), qualora l’opponente, nel ricorso in opposizione, formuli istanza di chiamata in causa di terzo e il giudice, nel decreto di fissazione dell’udienza di discussione, non riservi di provvedere in merito, deve intendersi implicitamente autorizzata la chiamata medesima, cui l’opponente provvederà notificando al terzo il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione dell’udienza; se il creditore opposto non si duole che la chiamata sia stata autorizzata senza consentirgli di interloquire e se il terzo chiamato non si duole che il ricorso in opposizione non gli consenta di intendere le ragioni azionate in monitorio, lo scopo è raggiunto ai sensi dell’art. 156, terzo comma, c.p.c. e la chiamata del terzo va considerata rituale.

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Cass. civ. n. 24691/2010

Il credito azionato “in executivis” dal difensore del lavoratore munito di procura nella sua veste di distrattario delle spese di lite, ancorché consacrato in un provvedimento del giudice del lavoro, non condivide la natura dell’eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede, ma ha natura ordinaria, corrispondendo ad un diritto autonomo del difensore, che sorge direttamente in suo favore e nei confronti della parte dichiarata soccombente. Conseguentemente, non opera con riferimento al detto credito la competenza per materia del giudice del lavoro, prevista per l’opposizione all’esecuzione dall’art. 618 bis c.p.c..

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Cass. civ. n. 3230/2010

In tema di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, l’art. 618 bis, secondo comma, c.p.c., come modificato dalla legge n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell’esecuzione resta ferma solo “nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza”, fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell’esecuzione), cosicché, relativamente alla fase di merito, non sussiste più ostacolo all’operatività della regola dettata dal primo comma, secondo cui trovano applicazione le norme sulle controversie di lavoro (e previdenziali), ivi comprese quelle sulla competenza territoriale.

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Cass. civ. n. 24584/2008

Ai sensi dell’art. 618 bis cod. proc. civ., nelle esecuzioni forzate promosse in base a provvedimenti giurisdizionali emessi dal giudice del lavoro in materia previdenziale le opposizioni all’esecuzione rientrano nella competenza per materia dello stesso giudice, in considerazione della natura previdenziale del credito, con conseguente attrazione alla competenza del medesimo giudice, ai sensi dell’art. 40 cod. proc. civ., delle richieste del procuratore distrattario delle somme esposte in precetto, stante la loro stretta correlazione con le spettanze di natura previdenziale. (Fattispecie in tema di riconoscimento del diritto ad ottenere rivalutazione ed interessi legali a seguito di ritardato pagamento dell’indennità premio di fine servizio corrisposta ai dipendenti degli enti locali da parte dell’I.N.P.D.A.P.).

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Cass. civ. n. 841/2005

La competenza territoriale a decidere l’opposizione all’esecuzione, nelle materie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., proposta prima dell’inizio della medesima (art. 615, primo comma, c.p.c.), è determinabile in base alle regole dettate dall’art. 413, secondo comma, c.p.c., perchè l’art. 618 bis, primo comma, c.p.c., rinvia alle norme previste per le controversie individuali di lavoro, e non prevede una riserva di competenza del giudice dell’esecuzione, come invece dispone il secondo comma del medesimo art. 618 bis per l’opposizione all’esecuzione già iniziata o agli atti esecutivi. Nè può ritenersi la competenza del giudice dell’esecuzione a decidere l’opposizione all’esecuzione non iniziata per effetto dell’art. 27, primo comma, c.p.c. — a norma del quale per l’opposizione all’esecuzione è competente il giudice dell’esecuzione — perchè prima del suo inizio non è individuabile il luogo di essa, mentre il richiamo contenuto nella seconda parte dell’art. 27, primo comma, c.p.c., all’art. 480, n. 3, seconda parte, dello stesso codice — secondo il quale competente a decidere l’opposizione a precetto è il giudice dell’esecuzione, se il creditore procedente ha indicato, nel precetto, la sua residenza o ha eletto domicilio nel medesimo comune — perchè quest’ultima norma non è riferibile al processo del lavoro

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Cass. civ. n. 6337/2003

Il giudice dell’esecuzione investito della opposizione alla esecuzione per crediti di lavoro, già iniziata e da lui diretta, se competente territorialmente per la causa di opposizione, deve provvedere alla istruzione della medesima e alla decisione indipendentemente dal suo valore, previo passaggio al rito del lavoro, secondo le disposizioni di cui agli artt. 426 e 616 c.p.c. Qualora detto giudice, negli uffici divisi in sezioni, disponga la rimessione delle parti dinanzi al collega del medesimo ufficio in funzione di giudice del lavoro non è necessaria la riassunzione della causa, non verificandosi in tale ipotesi la quiescenza del procedimento, atteso che la ripartizione delle funzioni tra giudice del lavoro e altro magistrato del medesimo ufficio giudiziario non pone un problema di competenza in senso proprio, attenendo invece alla ripartizione degli affari all’interno dell’ufficio.

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Cass. civ. n. 3874/1995

Per il disposto dell’art. 618 bis c.p.c. l’opposizione all’esecuzione forzata promossa in base ad un titolo esecutivo costituito da un provvedimento giurisdizionale emesso dal giudice del lavoro rientra nella competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro, restando salva la competenza del giudice dell’esecuzione quando l’opposizione sia stata proposta dopo l’inizio dell’esecuzione stessa, con ricorso allo stesso giudice.

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Cass. civ. n. 2477/1991

Con riguardo ad esecuzione inerente a credito di lavoro, il giudizio, che si instaura con il reclamo contro l’ordinanza di estinzione del relativo procedimento, ai sensi dell’art. 630, ultimo comma, c.p.c., si sottrae, anche in fase d’impugnazione, al rito delle cause di lavoro, vertendosi in tema di incidente interno all’esecuzione medesima, non incluso fra le previsioni dell’art. 618 bis c.p.c.

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Cass. civ. n. 3560/1984

A norma dell’art. 618 bis c.p.c. (nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973), nelle esecuzioni forzate relative a titoli esecutivi costituiti da provvedimenti giurisdizionali in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, le opposizioni all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., e le opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 dello stesso codice, rientrano nella competenza per materia del pretore quale giudice del lavoro, mentre la competenza del giudice dell’esecuzione, fatta salva dal secondo comma dell’art. 618 bis cit., concerne soltanto la prima fase del processo, quando l’opposizione sia proposta dopo l’inizio dell’esecuzione forzata con ricorso a quel giudice, ma non si estende alla cognizione del merito dell’opposizione.

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Cass. civ. n. 4698/1981

Qualora, proposta dinanzi al tribunale opposizione all’esecuzione immobiliare promossa in forza di sentenza di condanna per credito di lavoro, le parti siano state rimesse dinanzi al pretore quale giudice competente per materia a norma dell’art. 618 bis c.p.c., la sentenza del pretore, che ritenuta la propria competenza, abbia giudicato nel merito, è impugnabile con regolamento di competenza, giacché, vertendosi in tema di competenza per materia, l’eccezione può essere sollevata e rilevata di ufficio in ogni stato e grado del processo, sempre che non si sia formato il giudicato su una questione attinente al merito della causa.

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Cass. civ. n. 389/1981

Le sentenze pronunziate su opposizioni agli atti esecutivi nelle esecuzioni traenti titolo da controversie di lavoro, sono impugnabili con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, giacché l’art. 618 bis c.p.c. (nel testo di cui alla legge n. 533 del 1973) ha innovato — nella materia delle opposizioni alla esecuzione o agli atti esecutivi traenti titolo dalle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria — unicamente quanto al rito e alla competenza.

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Cass. civ. n. 2605/1980

La questione relativa alla spettanza di una causa di opposizione all’esecuzione al pretore in funzione di giudice del lavoro, anziché — ai sensi del secondo comma dell’art. 618 bis c.p.c. — allo stesso pretore come giudice dell’esecuzione secondo le norme stabilite per il rito del lavoro (in quanto applicabili), riguarda la distribuzione interna delle controversie nell’ambito dello stesso organo giudiziario e, pertanto, non può essere oggetto di ricorso per regolamento di competenza.

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