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Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 841 del 18 gennaio 2005

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 841 del 18 gennaio 2005

Testo massima n. 1

La competenza territoriale a decidere l’opposizione all’esecuzione, nelle materie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., proposta prima dell’inizio della medesima [ art. 615, primo comma, c.p.c. ], è determinabile in base alle regole dettate dall’art. 413, secondo comma, c.p.c., perchè l’art. 618 bis, primo comma, c.p.c., rinvia alle norme previste per le controversie individuali di lavoro, e non prevede una riserva di competenza del giudice dell’esecuzione, come invece dispone il secondo comma del medesimo art. 618 bis per l’opposizione all’esecuzione già iniziata o agli atti esecutivi. Nè può ritenersi la competenza del giudice dell’esecuzione a decidere l’opposizione all’esecuzione non iniziata per effetto dell’art. 27, primo comma, c.p.c. — a norma del quale per l’opposizione all’esecuzione è competente il giudice dell’esecuzione — perchè prima del suo inizio non è individuabile il luogo di essa, mentre il richiamo contenuto nella seconda parte dell’art. 27, primo comma, c.p.c., all’art. 480, n. 3, seconda parte, dello stesso codice — secondo il quale competente a decidere l’opposizione a precetto è il giudice dell’esecuzione, se il creditore procedente ha indicato, nel precetto, la sua residenza o ha eletto domicilio nel medesimo comune — perchè quest’ultima norma non è riferibile al processo del lavoro

Testo massima n. 2

La competenza territoriale a decidere l’opposizione all’esecuzione, proposta prima dell’inizio di essa [ art. 615, primo comma, c.p.c. ], preannunciata in base a titolo giudiziale su una controversia concernente un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., spetta esclusivamente al giudice nella cui circoscrizione si trova, o si trovava al momento della cessazione del rapporto, il domicilio del lavoratore, come stabilito dal quarto comma dell’art. 413 c.p.c. [ nel testo introdotto dall’art. 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 128, ispirato ad esigenze di tutela del medesimo ]. Infatti, nel caso di rapporto di lavoro già cessato al momento dell’instaurazione dell’opposizione, deve escludersi il domicilio del lavoratore a tale tempo, altrimenti sarebbe consentito a costui – in contrasto con l’art. 25, primo comma, Costituzione – di scegliersi il giudice competente, trasferendo preventivamente il proprio domicilio.

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