17 Mar Articolo 592 Codice di procedura civile — Nomina dell’amministratore giudiziario
Posted at 10:28h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Terzo – Del processo di esecuzione > Titolo II – Dell’espropriazione forzata > Capo IV – Dell’espropriazione immobiliare > Sezione IV – Dell’amministrazione giudiziaria
L’amministrazione giudiziaria dell’immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all’uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono [ disp. att. 159 ].
All’amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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