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Articolo 591 ter Codice di procedura civile — Ricorso al giudice dell’esecuzione

Articolo 591 ter Codice di procedura civile — Ricorso al giudice dell’esecuzione

Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto . Le parti e gli interessati possono proporre avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1335/2011

In tema di esecuzione forzata, il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell’esecuzione, il quale è l’unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo; pertanto, ove tale giudice abbia delegato ad un notaio lo svolgimento delle operazioni, gli atti assunti dal professionista possono essere sottoposti al controllo del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 60 c.p.c. ovvero nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato ma non possono essere impugnati direttamente con l’opposizione agli atti esecutivi.

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Cass. civ. n. 14707/2006

La norma dell’art. 591 ter c.p.c., in tema di operazioni di esecuzione per espropriazione di immobili delegate al notaio, quando, nel secondo comma, dispone che «restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617» c.p.c., dev’essere interpretata nel senso che l’opposizione agli atti esecutivi è il mezzo esperibile contro le ordinanze del giudice dell’esecuzione pronunciate, sia a seguito del reclamo delle parti del processo esecutivo contro i decreti pronunciati dal giudice dell’esecuzione su sollecitazione del notaio delegato, in relazione a difficoltà insorte nelle operazioni di esecuzione, sia a seguito del reclamo delle parti avverso gli atti del notaio delegato, restando, pertanto, esclusa ogni possibilità di diretta impugnativa in sede giurisdizionale diversa dal reclamo tanto dei suddetti decreti quanto degli atti del notaio delegato, e, quindi, la proposizione diretta dell’opposizione agli atti esecutivi contro di essi ed a maggior ragione, data l’esistenza nel sistema dell’esecuzione forzata di un rimedio generalizzato contro le invalidità del processo esecutivo, rappresentato proprio dal rimedio dell’art. 617 c.p.c., del ricorso straordinario ai sensi del settimo comma dell’art. 111 Cost., rimedio che, peraltro, è inesperibile anche contro le stesse decisioni emesse in sede di reclamo, atteso che esse possono essere impugnate solo con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c.

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