Art. 591 – Codice di procedura civile – Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto

Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a [nuovo] incanto, sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’articolo 568.

Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.

Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell’articolo 590.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 25698/2024

Il professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. non esercita pienamente le funzioni giudiziarie o giurisdizionali, perché la delegabilità di un novero assai ampio di atti del processo esecutivo non fa venir meno la direzione del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 484, comma 1, c.p.c.; tuttavia, l'imputazione degli atti fa sempre capo all'ufficio giudiziario nel suo complesso, nei cui confronti va rivolta l'eventuale azione di risarcimento dei danni per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività giurisdizionale ai sensi della l. n. 117 del 13/4/1988, mentre il professionista delegato può essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega.

Cass. civ. n. 18701/2011

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la fattispecie dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs 23 febbraio 2006, n. 109 configura un illecito cosiddetto di evento che si perfeziona - nel caso in cui la condotta commissiva od omissiva del magistrato si configuri anche come illecito penale, ovvero sia eziologicamente legata alla commissione di un reato da parte di altro soggetto - quando si consuma il reato, in quanto il danno, cui fa riferimento la norma disciplinare nell'ipotesi in esame, non va inteso nella sua nozione civilistica, e quindi come pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, ma in quella penalistica, come lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di proscioglimento della sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura di un giudice dell'esecuzione - incolpato di non avere controllato l'attività del notaio, cui era stata delegata la vendita di beni, che aveva versato su conti correnti personali le somme incassate - fondata sull'erronea considerazione che le parti processuali non avevano subito alcun danno patrimoniale, essendo le somme medesime state restituite, laddove, invece, la fattispecie di peculato era da considerarsi già perfezionata). (Cassa con rinvio, Cons. Sup. Mag. Roma, 17/12/2010).

Cass. civ. n. 16453/2009

In tema di espropriazione immobiliare, l'art. 591 c.p.c. rimette al prudente apprezzamento del giudice dell'esecuzione l'alternativa tra l'incanto successivo (in ribasso), finalizzato alla ricerca di una liquidazione il più rapida possibile, e l'amministrazione giudiziaria dell'immobile, che normalmente ha lo scopo di "congelare" la procedura in attesa di tempi in cui il mercato sia più favorevole. (Principio affermato in relazione a fattispecie disciplinata dall'art. 591 c.p.c. nel testo anteriore alla sostituzione di cui all'art. 2, comma 3, lett. e), n. 33 del D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. r), n. 1 della L. n. 263 del 2005).

Cass. civ. n. 27148/2006

L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è prevista dall'art. 591 c.p.c. come alternativa rispetto ad un incanto successivo al ribasso è rimessa alla decisione del giudice dell'esecuzione, a prescindere da una espressa domanda dei creditori procedenti, e non rappresenta una forma autonoma di esecuzione, ma costituisce una fase incidentale del procedimento di espropriazione, meramente eventuale e sussidiaria, che ha la funzione di sospenderlo in presenza di una contingenza negativa in attesa di tempi in cui il mercato sia più favorevole. Il suo scopo è di mantenere il valore stimato dei beni e di evitare la diminuzione che ne comporterebbe il ricorso ad un nuovo incanto. (Principio affermato riguardo a fattispecie soggetta al testo dell'art. 591 anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 39 quater del D.L. n. 273 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 51 del 2006).

Cass. civ. n. 2701/1994

Nell'espropriazione immobiliare, qualora dopo il primo incanto andato deserto il prezzo della vendita dei beni pignorati sia determinato nella misura di un quinto di quello originariamente fissato, anziché in quella inferiore di un quinto dello stesso prezzo originario, come stabilito dal secondo comma dell'art. 591 c.p.c., l'aggiudicazione del bene a tale prezzo inferiore, in ragione del mancato rispetto delle regole del procedimento di determinazione del prezzo del secondo incanto, comporta che il difensore del debitore esecutato che non abbia impugnato il provvedimento emesso in violazione del citato disposto del codice di rito, è tenuto a risarcire i danni subiti dallo stesso debitore esecutato, a seguito dell'avvenuta immediata aggiudicazione del bene ad un prezzo non correttamente determinato.