17 Mar Articolo 539 Codice di procedura civile — Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’argento
Posted at 10:28h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Terzo – Del processo di esecuzione > Titolo II – Dell’espropriazione forzata > Capo II – Dell’espropriazione mobiliare presso il debitore > Sezione III – Dell’assegnazione e della vendita
Gli oggetti d’oro e d’argento.
Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori [ disp. att. 162 ].
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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