Art. 539 – Codice di procedura civile – Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’argento
Gli oggetti d'oro e d'argento.
Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori [disp. att. 162].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.