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Articolo 540 Codice di procedura civile — Pagamento del prezzo e rivendita

Articolo 540 Codice di procedura civile — Pagamento del prezzo e rivendita

[ La vendita all’incanto si fa per contanti ].

Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente.

La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5437/1978

In tema di vendita di beni acquisiti al fallimento, le riserve che l’aggiudicatario, dopo l’aggiudicazione, formuli prima di provvedere al pagamento del residuo prezzo, possono dar luogo ad ipotesi di inadempienza o decadenza, secondo la previsione di cui agli artt. 540 e 587 c.p.c., ma non toccano l’originaria validità ed efficacia dell’atto di aggiudicazione.

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