17 Mar Articolo 521 Codice di procedura civile — Nomina e obblighi del custode
Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.
Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.
Al fine della conservazione delle cose pignorate, l’ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell’immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.
Il custode non può usare delle cose pignorate senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione e deve rendere il conto a norma dell’articolo 593.
Quando e’ depositata l’istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l’istituto di cui al primo comma dell’articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l’orario approssimativo dell’accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilita’. Le persone incaricate dall’istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l’assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultato difficilmente trasportabili con l’impiego dei mezzi usualmente utilizzati l’istituto puo’ chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 712/2006
Divenuta inefficace la misura cautelare di sottoposizione a sequestro di una somma di danaro, di fronte alla mancata restituzione da parte del custode della somma, colui al quale essa spetta deve sperimentare, per ottenerne la restituzione, la procedura esecutiva nei modi e nelle forme dell’espropriazione forzata (artt. 483 ss. c.p.c.), nel caso in cui il custode sia stato autorizzato dal giudice ad utilizzare la somma (art. 521, quarto comma, c.p.c.), oppure, nel caso in cui l’autorizzazione non sia stata concessa, la procedura esecutiva per consegna di cosa mobile (artt. 605 ss. c.p.c.).
Cass. civ. n. 3127/1984
Il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario può stare in giudizio come attore o convenuto nelle controversie concernenti l’amministrazione dei beni, ma non in quelle che attengono alla proprietà od altro diritto reale degli stessi. Conseguentemente, il custode dei beni ereditari non ha legittimazione in controversia con la quale terze persone, assumendo la loro qualità di legittimari, facciano valere pretese sui beni stessi, incidendo siffatte pretese sulla titolarità di diritti reali, senza riferimento ai compiti di conservazione e di amministrazione del custode.
Cass. civ. n. 2875/1976
Nel caso in cui i beni pignorati non possano essere custoditi senza spese, queste debbono essere anticipate dal creditore procedente su provvedimento del giudice dell’esecuzione. Ove tale provvedimento non sia stato emesso o non venga eseguito, ed il custode non si dimetta, le suddette spese debbono essere erogate in proprio da esso custode, che ne chiederà il rimborso in sede di liquidazione, ovvero, su espressa autorizzazione del giudice, potrà provvedervi con i redditi ricavati dalle cose pignorate. Ne consegue che il custode non può assumere obbligazioni nei confronti dei terzi impegnando direttamente verso costoro il creditore procedente.
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