14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 712 del 16 gennaio 2006
Testo massima n. 1
Divenuta inefficace la misura cautelare di sottoposizione a sequestro di una somma di danaro, di fronte alla mancata restituzione da parte del custode della somma, colui al quale essa spetta deve sperimentare, per ottenerne la restituzione, la procedura esecutiva nei modi e nelle forme dell’espropriazione forzata [ artt. 483 ss. c.p.c. ], nel caso in cui il custode sia stato autorizzato dal giudice ad utilizzare la somma [ art. 521, quarto comma, c.p.c. ], oppure, nel caso in cui l’autorizzazione non sia stata concessa, la procedura esecutiva per consegna di cosa mobile [ artt. 605 ss. c.p.c. ].
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Testo massima n. 2
In tema di procedimenti cautelari, a seguito della declaratoria di inefficacia della misura cautelare, l’esecuzione dei conseguenti provvedimenti ripristinatori o restitutori va svolta nelle forme ordinarie del processo esecutivo, sia perché il secondo comma dell’art. 669 novies c.p.c. esplicitamente stabilisce che il giudice provvede al riguardo con ordinanza o con sentenza «esecutiva» sia perché non è applicabile alla fattispecie la disciplina dell’art. 669 duodecies c.p.c., la quale, attribuendo al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il controllo della sola «attuazione» delle misure aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, e stabilendo che ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito, non attiene alla rimozione degli effetti della misura divenuta inefficace.
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