Art. 511 – Codice di procedura civile – Domanda di sostituzione
I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'articolo 499, secondo comma [c.c. 2900].
Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione, anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14597/2020
Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato, a seconda dei tempi delle due procedure, può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in cui sia stata già pronunciata l'ordinanza di assegnazione implicante la sostituzione del proprio creditore con i creditori che quel credito hanno pignorato, oppure ha l'onere di dichiarare quella circostanza, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario sia del "creditor creditoris". Quest'ultimo, a sua volta, apprendendo notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal suo debitore può sostituirsi allo stesso in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto in base all'art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione in forza dell'art. 511 c.p.c. (Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 28/06/2016).
Cass. civ. n. 6019/2017
In tema di esecuzione forzata presso terzi, la dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c. non può essere negativa, argomentando dalla pretesa incompatibilità della procedura con la domanda ex art. 511 c.p.c., con la quale il creditore procedente si sia sostituito al debitore esecutato nel suo credito verso il terzo, ricorrendo un'ipotesi di cumulo ex art. 483 c.p.c. di procedure tra loro compatibili, avendo ad oggetto il medesimo credito ma, nell'un caso, pignorato direttamente, a mani del "debitor debitoris", e, nell'altro, aggredito esecutivamente mediante istanza di sostituzione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/01/2015).
Cass. civ. n. 15932/2012
Quando il debitore esecutato vanti a sua volta un credito nei confronti del creditore procedente, non può chiedere di sostituirsi a questi nella distribuzione della somma ricavata, ai sensi dell'art. 511 c.p.c., ma può soltanto opporsi all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., e far valere in quella sede l'eventuale compensazione.
Cass. civ. n. 22409/2006
La domanda di sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale e nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione; le contestazioni alle domande di sostituzione sono anche quelle che insorgono tra sostituto e sostituito e conducono ad una pronuncia del giudice dell'esecuzione; la cui efficacia è circoscritta al processo esecutivo, perché relativa ad atti che decidono della partecipazione di alcuni soggetti alla distribuzione del ricavato dall'espropriazione sicché trattasi in tal caso, di opposizione agli atti esecutivi che va decisa con sentenza impugnabile solo con il ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, il giudice dell'esecuzione aveva rigettato con ordinanza la domanda di sostituzione, perché basata su una scrittura privata non costituente titolo esecutivo; in sede di opposizione, il tribunale aveva ritenuto che il g.e. avesse adottato un provvedimento preclusivo della possibilità di intervento sostitutivo, avente valore di sentenza, come tale non impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi. La Suprema Corte, in applicazione del principio sopraenunziato, ha cassato la sentenza declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, rinviando gli atti allo stesso giudice perché esamini nel merito l'ordinanza di assegnazione davanti a lui impugnata ex art. 618 c.p.c.).
Cass. civ. n. 8966/1995
In tema di revocatoria ex art. 67 comma secondo, l. fall., nel caso in cui il terzo pignorato, debitore del fallito, abbia effettuato il pagamento non al creditore procedente all'espropriazione presso terzi, ma al creditore subcollocato ai sensi dell'art. 511 c.p.c., è quest'ultimo il soggetto legittimato a subire la revocatoria, quale accipiens del pagamento.
Cass. civ. n. 393/1993
L'acquirente di un immobile pignorato che, avendo volontariamente limitato la garanzia per evizione alla restituzione del prezzo pagato, sia intervenuto nel processo esecutivo ex art. 511 c.p.c., conseguendo l'assegnazione di parte della somma ricavata dalla vendita forzata dell'immobile, può proporre una nuova domanda in sede di cognizione, nei confronti dell'alienante e sul fondamento della subita evizione, per la realizzazione della parte non soddisfatta del proprio credito.
Cass. civ. n. 2608/1987
La sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione e non integra pertanto una forma di pignoramento del credito presso terzi, cosicché non trova applicazione la norma dell'art. 2914, n. 2, c.c., che opera solo nei confronti del creditore pignorante. Ne consegue che nell'ambito del processo esecutivo la cessione del credito, effettuata dal creditore procedente (o intervenuto) con atto di data certa anteriore alla domanda di sostituzione di cui all'art. 511 citato, impedisce a quest'ultima di produrre i relativi effetti per il venir meno di quella posizione attiva nella quale il creditor creditoris intende subentrare, dal momento che tale cessione si perfeziona, nei rapporti fra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso e che l'art. 1265 c.c. richiede la notifica della cessione o l'accertazione da parte del debitore esclusivamente per risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito.
Cass. civ. n. 4347/1979
Colui che, avendo un credito nei confronti di un debitore assoggettato a fallimento, sia stato soddisfatto attraverso la sua sostituzione a termini dell'art. 511 c.p.c. nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione a carico di un debitore del suo debitore, deve restituire al suddetto debitore sostituito le somme percepite, per essere venuta meno la ragione della loro attribuzione, qualora sia intervenuta l'omologazione del concordato fallimentare del predetto suo debitore e questi abbia corrisposto la dovuta percentuale concordataria, essendosi così estinto il suo credito posto a fondamento della sostituzione.