14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 393 del 14 gennaio 1993
Posted at 17:28h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’acquirente di un immobile pignorato che, avendo volontariamente limitato la garanzia per evizione alla restituzione del prezzo pagato, sia intervenuto nel processo esecutivo ex art. 511 c.p.c., conseguendo l’assegnazione di parte della somma ricavata dalla vendita forzata dell’immobile, può proporre una nuova domanda in sede di cognizione, nei confronti dell’alienante e sul fondamento della subita evizione, per la realizzazione della parte non soddisfatta del proprio credito.
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