17 Mar Articolo 490 Codice di procedura civile — Pubblicità degli avvisi
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia [ 534, 570, 576 n. 4, 584 2, 591 ], un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un’area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”.
In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell’articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, e’ altresi’ inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto.
Anche su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l’avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell’avviso è omessa l’indicazione del debitore.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 7610/2006
In tema di espropriazione forzata immobiliare, realizzata la pubblicità degli avvisi di vendita con incanto ai sensi dell’art. 490 c.p.c., integra un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da una motivazione logica e priva di errori giuridici, la verifica sulla sussistenza di eventuali errori ed imprecisioni nella descrizione dell’immobile, come apparsa sui suddetti avvisi, e, in caso positivo, sulla loro idoneità, o meno, a potersi ritenere causa di nullità del procedimento o della vendita, tenuto presente, altresì, che — perché possa considerarsi osservato il precetto di legge, quanto al contenuto degli avvisi di vendita immobiliari — è sufficiente che questi contengano la corretta descrizione catastale dell’immobile ed il prezzo base fissato dal giudice dell’esecuzione.
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