Art. 483 – Codice di procedura civile – Cumulo dei mezzi di espropriazione
Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.
Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima.
Massime correlate
Cass. civ. n. 10668/2019
In materia di esecuzione forzata tributaria, la disciplina sul cumulo dei mezzi di espropriazione di cui all'art. 483 c.p.c. opera, in virtù della clausola generale di buona fede e dei principi in tema di abuso del processo, anche nella fase anteriore all'inizio dell'esecuzione, nella quale il contribuente può pertanto far valere, impugnando la cartella di pagamento (o gli altri atti prodromici alla riscossione coattiva), le condotte abusive dell'agente di riscossione, che manifesti l'intenzione di avviare ulteriori processi esecutivi, pur avendo già impiegato fruttuosamente gli strumenti processuali volti alla soddisfazione coattiva del credito.
Cass. civ. n. 7078/2015
In materia di espropriazione forzata, la necessità di coordinare il principio della cumulabilità dei mezzi di esecuzione con il divieto di abuso degli strumenti processuali - ricavabile dalla previsione dell'art. 111, primo comma, Cost., nonché dall'operatività degli obblighi di correttezza e buona fede anche nell'eventuale fase patologica di una relazione contrattuale - comporta che l'emissione di un'ordinanza di assegnazione, sebbene di regola non precluda la possibilità di ottenerne altre in relazione allo stesso titolo e fino alla soddisfazione effettiva del credito, renda illegittima la scelta del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, allorché egli sia stato integralmente soddisfatto in forza di detto provvedimento, né deduca la mancata ottemperanza all'ordine di assegnazione da parte del suo destinatario.
Cass. civ. n. 18533/2007
In materia esecutiva, nell'ipotesi di pignoramento eseguito in modo da sottoporvi beni di valore eccedente il credito per cui si procede, non si ha un caso di esercizio dell'azione esecutiva per un credito inesistente e, quindi, il mezzo per dolersi di tale eccesso non è una domanda di opposizione all'esecuzione, da proporsi al giudice della cognizione, ma una domanda da presentare al giudice dell'esecuzione, in base agli artt. 483 e 496 c.p.c., per ottenere la liberazione dei beni dal pignoramento o la sua riduzione. Conseguentemente, non essendosi in presenza di un esercizio di azione esecutiva in assenza di credito, non è configurabile una responsabilità processuale aggravata per colpa in base all'art. 96, secondo comma, c.p.c. Tuttavia, in presenza di un eccesso nell'impiego del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave, è giustificata non solo l'esclusione dall'esecuzione dei beni sottopostivi in eccesso, ma anche la condanna del creditore procedente per responsabilità processuale aggravata, la quale può essere pronunciata dallo stesso giudice con il provvedimento che, riguardo ai beni liberati dal pignoramento, chiude il processo esecutivo, restando la difesa del creditore affidata all'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 3423/1997
Poiché nel processo esecutivo la configurabilità della stessa causa, ai sensi dell'art. 39, primo comma, c.p.c., postula non solo l'identità dei soggetti e della causa petendi (titolo esecutivo), ma anche dei beni sottoposti ad esecuzione; poiché l'art. 483 c.p.c., nel prevedere il cumulo dei mezzi di espropriazione non lo limita a quello su beni di natura eterogenea, ossia mobili, crediti e immobili; poiché l'art. 527 c.p.c., primo comma, prevede la possibilità di pignorare, in base allo stesso titolo esecutivo, «altri beni» senza distinguere tra quelli dello stesso tipo e non, il creditore può procedere esecutivamente, in tempi successivi, anche su beni omogenei, con l'unico limite, sottoposto al controllo del giudice (art. 496 c.p.c., di cui l'art. 504 c.p.c. costituisce applicazione) della congruità dei mezzi di esecuzione.
Cass. civ. n. 5492/1984
In ipotesi di cumulo dell'espropriazione mobiliare con quella immobiliare, compete al giudice dell'esecuzione di decidere sulle richieste del debitore rivolte a limitare l'espropriazione ad un solo mezzo, nonché, effettuata tale limitazione, a ridurre il pignoramento rimasto efficace (artt. 483 e 496 c.p.c.), ed il provvedimento che respinga in tutto od in parte dette istanze configura un atto esecutivo, come tale impugnabile con opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (sia per vizi formali, sia per questioni inerenti all'opportunità).
Cass. civ. n. 1639/1977
La domanda volta ad ottenere in via principale la limitazione del cumulo dell'espropriazione mobiliare con l'espropriazione immobiliare ai sensi dell'art. 483 c.p.c. ed, in subordine, la riduzione del pignoramento ai sensi dell'art. 496 c.p.c., non integrando gli estremi dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, va inquadrata fra le misure speciali, contemplate dagli artt. 483, 496, 504 e 508 c.p.c., intese ad evitare eccessi nell'uso del procedimento di esecuzione forzata, e perciò non soggette ad alcun termine di decadenza.