Art. 484 – Codice di procedura civile – Giudice dell’esecuzione

L'espropriazione è diretta da un giudice. ù

La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.

[Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente].

Si applicano al giudice dell'esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 25698/2024

Il professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. non esercita pienamente le funzioni giudiziarie o giurisdizionali, perché la delegabilità di un novero assai ampio di atti del processo esecutivo non fa venir meno la direzione del giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 484, comma 1, c.p.c.; tuttavia, l'imputazione degli atti fa sempre capo all'ufficio giudiziario nel suo complesso, nei cui confronti va rivolta l'eventuale azione di risarcimento dei danni per violazioni commesse nell'esercizio dell'attività giurisdizionale ai sensi della l. n. 117 del 13/4/1988, mentre il professionista delegato può essere chiamato a rispondere in via ordinaria, per colpa o dolo, ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualora ne sussistano i presupposti, ossia quando i suoi atti sono stati posti in essere al di fuori dello schema legale e non possano essere ricondotti in alcun modo al legittimo esercizio della delega.

Cass. civ. n. 10320/2016

In pendenza di un processo di esecuzione è inammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, il cui ambito di applicazione è circoscritto al processo di cognizione ove soltanto è possibile riconoscere l'esistenza di un giudice istruttore e di un collegio ai sensi dell'art. 367 c.p.c.; né, conseguentemente, tale rimedio processuale è proponibile nei giudizi di opposizione incidentali all'esecuzione, atteso che esso potrebbe riguardare solo la giurisdizione a conoscere dell'opposizione, la quale, una volta che il processo esecutivo sia iniziato, non può che spettare al giudice ordinario, sicché tutte le questioni sull'esistenza del titolo esecutivo o sulla liquidità del credito riguardano la legittimità dell'esecuzione e non la giurisdizione, senza che assuma rilievo l'origine del titolo (nella specie, una decisione del Consiglio di Stato) o la qualità soggettiva di P.A. del debitore. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 10243/2015

Nel caso in cui la Banca d'Italia, chiamata a rendere la dichiarazione di terzo quale tesoriere nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi per crediti nei confronti del Ministero dell'Interno, dichiari l'esistenza di somme soggette a vincolo di impignorabilità ex art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (nel testo introdotto dall'art. 3 quater del d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2002, n. 75), la rilevabilità ufficiosa di tale vincolo impone al giudice dell'esecuzione di svolgere, nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dall'art. 484, primo comma, cod. proc. civ., una sommaria attività accertativa, procedendo alla declaratoria di nullità del pignoramento e di improseguibilità del processo esecutivo ovvero, per il caso di ritenuta inoperatività del vincolo, all'assegnazione del credito, previo riscontro delle relative condizioni. In entrambi i casi, la tutela contro i provvedimenti resi dal giudice dell'esecuzione resta affidata al rimedio dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., salva l'opposizione del debitore esecutato volta a far valere l'impignorabilità del credito, proposta prima del provvedimento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 4430/1983

Qualora il giudice ordinario abbia emesso a carico della pubblica amministrazione provvedimento di rilascio di un immobile locato e tale provvedimento, ancorché non definitivo, sia munito di efficacia di titolo esecutivo, deve affermarsi la giurisdizione del medesimo giudice ordinario con riguardo al procedimento di esecuzione forzata in base a detto titolo, restando irrilevanti la circostanza che quell'immobile sia adibito a sede di uffici pubblici.

Cass. civ. n. 5697/1977

Il potere conferito dal vigente ordinamento processuale al giudice dell'esecuzione, al fine di pervenire al soddisfacimento dei creditori procedenti o intervenuti, è un potere di direzione del processo esecutivo, che si concreta nel compimento della serie successiva e coordinata degli atti che lo costituiscono, e cioè nel compimento diretto di atti esecutivi e nell'ordine, ad altri impartito, di compimento di atti esecutivi, nonché nel successivo controllo della legittimità ed opportunità degli atti compiuti, con il conseguente esercizio del potere soppressivo e sostitutivo, contenuto nell'ambito e nei limiti segnati dalle norme di rito che disciplinano il processo esecutivo. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui la vendita del compendio pignorato sia viziata da illegittimità, il giudice dell'esecuzione può dichiarare la nullità e disporre l'esecuzione di una nuova vendita, stabilendo come prezzo base il valore attribuito dall'ufficiale giudiziario ai beni pignorati nel verbale di pignoramento.