17 Mar Articolo 484 Codice di procedura civile — Giudice dell’esecuzione
L’espropriazione è diretta da un giudice . ù
La nomina del giudice dell’esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.
[ Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente ].
Si applicano al giudice dell’esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 4430/1983
Qualora il giudice ordinario abbia emesso a carico della pubblica amministrazione provvedimento di rilascio di un immobile locato e tale provvedimento, ancorché non definitivo, sia munito di efficacia di titolo esecutivo, deve affermarsi la giurisdizione del medesimo giudice ordinario con riguardo al procedimento di esecuzione forzata in base a detto titolo, restando irrilevanti la circostanza che quell’immobile sia adibito a sede di uffici pubblici.
Cass. civ. n. 5697/1977
Il potere conferito dal vigente ordinamento processuale al giudice dell’esecuzione, al fine di pervenire al soddisfacimento dei creditori procedenti o intervenuti, è un potere di direzione del processo esecutivo, che si concreta nel compimento della serie successiva e coordinata degli atti che lo costituiscono, e cioè nel compimento diretto di atti esecutivi e nell’ordine, ad altri impartito, di compimento di atti esecutivi, nonché nel successivo controllo della legittimità ed opportunità degli atti compiuti, con il conseguente esercizio del potere soppressivo e sostitutivo, contenuto nell’ambito e nei limiti segnati dalle norme di rito che disciplinano il processo esecutivo. Conseguentemente, nell’ipotesi in cui la vendita del compendio pignorato sia viziata da illegittimità, il giudice dell’esecuzione può dichiarare la nullità e disporre l’esecuzione di una nuova vendita, stabilendo come prezzo base il valore attribuito dall’ufficiale giudiziario ai beni pignorati nel verbale di pignoramento.
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