14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3423 del 21 aprile 1997
Testo massima n. 1
Poiché nel processo esecutivo la configurabilità della stessa causa, ai sensi dell’art. 39, primo comma, c.p.c., postula non solo l’identità dei soggetti e della causa petendi [ titolo esecutivo ], ma anche dei beni sottoposti ad esecuzione; poiché l’art. 483 c.p.c., nel prevedere il cumulo dei mezzi di espropriazione non lo limita a quello su beni di natura eterogenea, ossia mobili, crediti e immobili; poiché l’art. 527 c.p.c., primo comma, prevede la possibilità di pignorare, in base allo stesso titolo esecutivo, «altri beni» senza distinguere tra quelli dello stesso tipo e non, il creditore può procedere esecutivamente, in tempi successivi, anche su beni omogenei, con l’unico limite, sottoposto al controllo del giudice [ art. 496 c.p.c., di cui l’art. 504 c.p.c. costituisce applicazione ] della congruità dei mezzi di esecuzione.
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