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Articolo 402 Codice di procedura civile — Decisione

Articolo 402 Codice di procedura civile — Decisione

Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l’eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata.

Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori, pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all’istruttore.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12215/2017

La revocazione travolge completamente i capi della sentenza che sono frutto di errore, sicché il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle “rationes decidendi” della sentenza revocata. Infatti, il giudizio ex art. 402 c.p.c. è nuovo e non la mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell'”iter” logico-giuridico espresso dalla decisione revocata.

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Cass. civ. n. 14680/2012

Il provvedimento pronunciato ai sensi dell’art. 401 c.p.c., sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per revocazione, ha natura ordinatoria, poiché non contiene alcuna decisione in senso tecnico, né pregiudica in alcun modo la decisione della causa. Esso, pertanto, non è impugnabile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.

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Cass. civ. n. 19299/2005

Le pretese restitutorie conseguenti alla riforma in appello della sentenza di primo grado possono trovare ingresso nella fase di gravame al fine di precostituire il titolo esecutivo per la restituzione (non conseguendo tale effetto alla mera sentenza di riforma e fermo restando che la condanna restitutoria deve essere subordinata al passaggio in giudicato e, in ogni caso, non può essere eseguita prima di quel momento), in tal senso deponendo sia evidenti ragioni di economia processuale sia l’analogia con quanto stabilito nell’art. 96, comma secondo, e nell’art. 402, comma primo, c.p.c., rispettivamente per le esecuzioni ingiuste e per la pronuncia revocatoria. (Nella specie, il S.C., enunciando il suddetto principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito impugnata riguardante un processo relativo ad un’azione risarcitoria conseguente a sinistro derivante dalla circolazione stradale in cui il giudice di appello, accertata l’eguale colpa concorrente dei due conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e così riformata la sentenza di primo grado che, invece, aveva posto interamente a carico di uno dei due conducenti i danni riportati dal proprietario dell’altro, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta dalla società assicuratrice del veicolo ritenuto danneggiato in via esclusiva per le restituzioni delle somme in eccedenza corrisposte in seguito alla sentenza di primo grado e per effetto della sua provvisoria esecutività o, comunque, di separare la causa relativa a tale domanda riservandone al prosieguo la decisione).

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Cass. civ. n. 381/1985

A seguito dell’accoglimento dell’impugnazione per revocazione di una sentenza non definitiva emessa in secondo grado, il giudice della revocazione, definendo l’intero giudizio in qualità di giudice d’appello, ha il potere-dovere di regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria.

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Cass. civ. n. 586/1959

Nell’ipotesi in cui l’azione di revocazione sia esercitata contro una sentenza su cui si è già pronunciata in sede di legittimità la Corte Suprema, il giudice della revocazione — chiamato a rivedere la sussistenza dei presupposti di fatto, sui quali la soluzione della lite in iure era stata fondata — è libero di rivalutare i presupposti stessi — alla stregua dei nuovi accertamenti — sui quali la Corte di cassazione non ha portato il suo esame se non per stabilire la esattezza delle conseguenze giuridiche da essa tratte nel giudizio di merito. Di conseguenza, accolta la domanda di revocazione e passata in giudicato la relativa sentenza, la pronuncia della Corte di cassazione resta travolta dalla nuova decisione.

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Cass. civ. n. 1680/1953

Quando il giudice, investito della revocazione, ritenga questa ammissibile per il ricorso di taluno dei motivi indicati nell’art. 395 c.p.c., non è assolutamente necessario e indispensabile che, chiusa la fase del iudicium rescindens, giudichi anche la controversia nel merito; se la regola normale è quella fissata dall’art. 402, essa non può trovare applicazione quando, per ragioni di incompetenza funzionale o per difetto di giurisdizione, la controversia di merito sia sottratta alla cognizione del giudice della revocazione; onde, in tale ipotesi, non si può far carico alla parte istante di non aver concluso nel merito, né al giudice di non aver aperta la fase del giudizio rescissorio.

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