14 Mag Cassazione civile sentenza n. 586 del 27 febbraio 1959
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi in cui l’azione di revocazione sia esercitata contro una sentenza su cui si è già pronunciata in sede di legittimità la Corte Suprema, il giudice della revocazione — chiamato a rivedere la sussistenza dei presupposti di fatto, sui quali la soluzione della lite in iure era stata fondata — è libero di rivalutare i presupposti stessi — alla stregua dei nuovi accertamenti — sui quali la Corte di cassazione non ha portato il suo esame se non per stabilire la esattezza delle conseguenze giuridiche da essa tratte nel giudizio di merito. Di conseguenza, accolta la domanda di revocazione e passata in giudicato la relativa sentenza, la pronuncia della Corte di cassazione resta travolta dalla nuova decisione.
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