14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 381 del 26 gennaio 1985
Posted at 17:24h
in Massimario
Testo massima n. 1
A seguito dell’accoglimento dell’impugnazione per revocazione di una sentenza non definitiva emessa in secondo grado, il giudice della revocazione, definendo l’intero giudizio in qualità di giudice d’appello, ha il potere-dovere di regolare le spese non solo della fase rescindente, ma anche di quella rescissoria.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]