17 Mar Articolo 356 Codice di procedura civile — Ammissione e assunzione di prove
Ferma l’applicabilità della norma di cui al n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello [ 341 ], se dispone l’assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell’assunzione già avvenuta in primo grado o comunque dà disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza e provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.
Quando sia stato proposto appello immediato contro una delle sentenze previste dal n. 4 del secondo comma dell’articolo 279, il giudice d’appello non può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni, rispetto alle quali il giudice di primo grado, non definendo il giudizio, abbia disposto, con separata ordinanza, la prosecuzione dell’istruzione.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 1754/2012
Il mancato esercizio, da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di invitare le parti a produrre la documentazione mancante o di ammettere una prova testimoniale non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’art. 356 c.p.c., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza di merito, che aveva ritenuto di non ammettere una prova testimoniale a conferma del testo di un documento non reperito in atti).
Cass. civ. n. 11593/2009
Il provvedimento con il quale il consigliere istruttore del processo di appello abbia disatteso la decisione collegiale di procedere a nuova consulenza tecnica di ufficio non può, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice di appello ai sensi dell’art. 356 c.p.c., essere sindacato in sede di legittimità, salvo che esso non sia motivato in modo palesemente incongruo o contraddittorio.
Cass. civ. n. 3267/2008
Allorquando il giudice di appello sia stato investito della valutazione che il giudice di primo grado ha compiuto delle emergenze di un mezzo di prova e non sia stato in alcun modo sollecitato a disporne la rinnovazione, l’omesso esercizio da parte dello stesso giudice di appello del potere di rinnovazione di cui al primo comma dell’art. 356 c.p.c. non è di per sé deducibile come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., non essendo consentito l’esame del motivo sulla base dell’analisi della motivazione del giudice di primo grado.
Cass. civ. n. 14598/2000
La prova testimoniale ritenuta anche implicitamente inammissibile in primo grado per essere la parte incorsa in decadenza o perché in contrasto con il principio dell’unicità della prova, non può essere riproposta in appello, sia pure con le opportune integrazioni, in quanto non si tratta di prova nuova, ma di prova già dedotta in prime cure in modo non conforme a legge.
Cass. civ. n. 4796/2000
Il mancato esercizio, da parte del giudice d’appello, della facoltà discrezionale di invitare le parti a produrre il documento mancante non è denunciabile in sede di legittimità, integrando esercizio di una facoltà rimessa al potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non può rilevare in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori del giudice d’appello, assunti ai sensi dell’articolo 356 del c.p.c., i quali non sono impugnabili con ricorso per cassazione, neppure ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione.
Cass. civ. n. 346/2000
Il principio di unità ed infrazionabilità della prova, come non preclude l’escussione in appello di testimoni ritualmente indicati in primo grado e depennati dal primo giudice con la riduzione di lista sovrabbondante, così non impedisce al giudice d’avvalersi della facoltà di ordinare d’ufficio la chiamata a deporre dei cosiddetti testi di riferimento.
Cass. civ. n. 7953/1999
Il provvedimento con il quale il giudice di appello abbia disposto, nella forma dell’ordinanza collegiale ex art. 356 c.p.c., l’assunzione di nuovi mezzi di prova (o, comunque, abbia impartito disposizioni funzionali alla prosecuzione del processo) conserva il suo carattere ordinatario sotto il profilo tanto formale quanto sostanziale, e non è, pertanto, in alcun caso idoneo a pregiudicare la decisione della causa (essendo ad essa meramente strumentale), essendo sempre modificabile e revocabile, anche implicitamente, attraverso la successiva decisione di merito, per effetto di un diverso e libero apprezzamento delle risultanze istruttorie. (Nella specie, la corte di appello, dopo aver disposto, con ordinanza, un supplemento di indagine istruttoria consistente nella convocazione del consulente tecnico di primo grado dinanzi all’istruttore, veniva nuovamente investita del procedimento per effetto della concorde richiesta delle parti di nomina di un nuovo consulente, avendo il precedente rinunciato all’incarico, ciononostante decidendo la causa nel merito sulla base delle conclusioni dell’indagine tecnica di primo grado. La Suprema Corte, nel ritenere immune da vizi procedurali la decisione, ha enunciato il principio di diritto che precede).
Cass. civ. n. 2541/1999
Il giudice di appello, investito dal soccombente della censura della sentenza di rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma di danaro, può disporre di ufficio il rinnovo della consulenza tecnica anche in mancanza di contestazioni, sia da parte dell’appellante, sia dell’appellato sul quantum valutato dal C.T.U. in primo grado, perché quest’ultimo, se ha contestato in primo grado an e quantum, non ha l’onere di riproporre in appello tali contestazioni, non essendo eccezioni, ma mere difese, e può quindi limitarsi a chiedere la conferma della sentenza impugnata.
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