Cass. civ. n. 14598 del 9 novembre 2000

Testo massima n. 1


Il requisito di novità della prova per la sua ammissione in appello (art. 345 c.p.c., testo previgente) sussiste quando venga dedotto un mezzo di prova diverso da quello assunto in prime cure o allorché, pur trattandosi dello stesso mezzo di prova, già assunto in primo grado, essa verta però su fatti diversi.

Testo massima n. 2


L'appaltatore, essendo tenuto alla realizzazione di un'opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti. (Nella specie la responsabilità dell'appaltatore era stata fondata sul rilievo che essendo egli tenuto a fornire un'opera eseguita a regola d'arte, non già ad eseguire supinamente le istruzioni del committente, era tenuto ad avvertire quest'ultimo della inidoneità dello spessore di calcestruzzo, scelto dal committente medesimo, con il quale si doveva effettuare la pavimentazione di un immobile).

Testo massima n. 3


La prova testimoniale ritenuta anche implicitamente inammissibile in primo grado per essere la parte incorsa in decadenza o perché in contrasto con il principio dell'unicità della prova, non può essere riproposta in appello, sia pure con le opportune integrazioni, in quanto non si tratta di prova nuova, ma di prova già dedotta in prime cure in modo non conforme a legge.

Normativa correlata