Art. 355 – Codice di procedura civile – Provvedimenti sulla querela di falso

Se nel giudizio di appello è proposta querela di falso [221 ss.], il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale [125 disp. att.].

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Massime correlate

Cass. civ. n. 22979/2017

Proposta querela di falso in appello, la corte, nel provvedere ai sensi dell'art. 355 c.p.c., non è tenuta a comunicare alcunché al P.M., il cui intervento nel giudizio di falso è necessario nella fase relativa all'accertamento del falso medesimo, ma non anche in quella preliminare, in cui si decide dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento, giacché soltanto con l'effettiva promozione di accertamenti della falsificazione denunciata si coinvolge il generale interesse all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare.

Cass. civ. n. 23899/2016

La querela di falso proposta in appello, sebbene, di regola, il giudice debba limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari per instaurare il relativo giudizio, può essere dichiarata manifestamente infondata, mediante un'interpretazione restrittiva dell'art. 355 c.p.c., in virtù del principio della ragionevole durata del processo.

Cass. civ. n. 18892/2015

In caso di querela di falso proposta innanzi alla corte di appello, qualora il giudice sospenda il processo assegnando alle parti un termine per riassumere la causa innanzi al giudice di primo grado, senza però individuare quale sia quello territorialmente competente, la tempestiva riassunzione del giudizio innanzi a tribunale successivamente ritenuto territorialmente incompetente, o che abbia declinato la propria competenza per territorio su concorde eccezione delle parti, è idonea a scongiurare l'estinzione del giudizio, assumendo rilievo solo che il ricorrente si sia attivato, entro il termine perentorio fissatogli ex art. 355 c.p.c., per svolgere l'attività necessaria all'introduzione dell'autonomo giudizio di falso.

Cass. civ. n. 22232/2014

Nel giudizio di appello avente ad oggetto una querela di falso, è necessario che la pendenza del medesimo venga comunicata al P.M. presso il giudice "ad quem" - affinché sia posto in grado di intervenire - e non al P.M. presso il giudice "a quo", che non è legittimato a proporre impugnazione. La conseguente omissione è causa di nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza.

Cass. civ. n. 14153/2014

Proposta ex art. 355 cod. proc. civ. querela di falso in grado di appello e rimessa la stessa al tribunale con ordinanza della corte di appello (quando essa reputi rilevante, a fini decisori, il documento denunciato di falso), la relativa sentenza, poiché resa all'esito di un giudizio a tutti gli effetti di primo grado, è impugnabile con appello, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ., e non con ricorso per cassazione, che se ugualmente proposto va dichiarato inammissibile.

Cass. civ. n. 14497/2013

Nell'ipotesi di sospensione del processo ordinata in applicazione di specifiche disposizioni di legge, diverse dall'art. 295 c.p.c., quale è il caso di cui all'art. 355 c.p.c., allorché sia proposta querela di falso nel giudizio di appello ed il giudice ritenga il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, il controllo di legittimità, in sede di regolamento necessario di competenza, va limitato alla verifica che la sospensione sia stata disposta in conformità dello schema legale di riferimento e senza che la norma che la giustifica sia stata abusivamente invocata.

Cass. civ. n. 2525/2012

Qualora la querela di falso venga proposta nel giudizio davanti al tribunale in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, il tribunale stesso può provvedere su entrambi i processi con unica sentenza, come giudice di primo grado sulla questione di falso e come giudice di secondo grado sull'appello avverso la sentenza del giudice di pace. Ne consegue che le statuizioni del tribunale, nella duplice funzione, determinano l'autonomia dei mezzi di impugnazione, nel senso che la prima statuizione deve essere impugnata con l'appello e la seconda con il ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 7235/2006

La proposizione personale della querela di falso da parte dell'appellante nel giudizio di appello esige la sottoscrizione dello stesso appellante – oltre che del difensore – con la inequivoca manifestazione di volontà in tal senso il cui accertamento è riservato all'apprezzamento del giudice di merito. (Nella specie, la querela di falso era stata proposta nel giudizio di gravame con l'atto di appello sottoscritto dal solo difensore munito di procura collocata in calce al ricorso; la S.C. ha ritenuto inammissibile la censura diretta ad ottenere il riesame dell'accertamento da parte del giudice del merito in ordine alla volontà di proporre querela).

Cass. civ. n. 6465/2006

In tema di querela di falso proposta avanti alla corte d'appello, l'ordinanza con cui, ai sensi dell'art. 355 c.p.c., il giudice d'appello rimette le parti avanti al tribunale ritenuto competente per la riassunzione del giudizio sulla querela, ha natura decisoria sulla competenza territoriale relativa a tale giudizio ed è pertanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza.

Cass. civ. n. 12137/1997

Qualora nel giudizio principale, in cui siasi svolta in appello la fase rescindente a presentazione di querela incidentale di falso, non si verta in un'ipotesi di litisconsorzio necessario (nella specie: domanda di accertamento del vincolo di responsabilità solidale fra più persone), l'omessa o irrituale notificazione dell'atto di riassunzione innanzi al tribunale competente a norma dell'art. 355 c.p.c. per il giudizio rescissorio, siccome eseguita ad una parte contumace presso il procuratore domiciliatario in primo grado, anziché personalmente, (art. 125 disp. att. c.p.c.), è irrilevante e non costituisce violazione del principio del contraddittorio.

Cass. civ. n. 104/1997

Ai sensi degli artt. 221 e 355 c.p.c., nel giudizio di appello la querela di falso può essere proposta anche all'udienza collegiale e il giudice dell'appello non è tenuto a interpellare la parte, che lo ha prodotto, sulla sua intenzione di avvalersi del documento impugnato, ma deve limitarsi a valutarne la rilevanza ai fini della decisione, sospendendo in caso positivo il giudizio e fissando alle parti un termine perentorio per riassumere la causa di falso davanti al tribunale.

Cass. civ. n. 1683/1980

Ai sensi dell'art. 355 c.p.c. il giudice d'appello dinanzi al quale sia proposta querela di falso deve limitarsi ad accertare se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 c.p.c. e se il documento è rilevante per la decisione della causa, con giudizio insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.