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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12137 del 1 dicembre 1997

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12137 del 1 dicembre 1997

Testo massima n. 1

Qualora nel giudizio principale, in cui siasi svolta in appello la fase rescindente a presentazione di querela incidentale di falso, non si verta in un’ipotesi di litisconsorzio necessario [ nella specie: domanda di accertamento del vincolo di responsabilità solidale fra più persone ], l’omessa o irrituale notificazione dell’atto di riassunzione innanzi al tribunale competente a norma dell’art. 355 c.p.c. per il giudizio rescissorio, siccome eseguita ad una parte contumace presso il procuratore domiciliatario in primo grado, anziché personalmente, [ art. 125 disp. att. c.p.c. ], è irrilevante e non costituisce violazione del principio del contraddittorio.

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