Avvocato.it

Articolo 321 Codice di procedura civile — Decisione

Articolo 321 Codice di procedura civile — Decisione

Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.

La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”14″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”16″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 22818/2011

Nel procedimento previsto dall’art. 322 c.p.c., qualora la conciliazione in sede non contenziosa sia impedita dalla mancata presentazione della controparte, il giudice di pace, constatato l’insuccesso del procedimento di natura amministrativa, anche se esso inerisca a materia civile rientrante nella sua competenza giurisdizionale, non può, dichiarata la contumacia della parte che non si sia presentata, trattare e definire la lite in sede contenziosa, senza che il transito a tale fase sia preceduto dalla domanda della parte che aveva fatto istanza di conciliazione e senza che siano rispettate le forme necessarie ad assicurare, nei confronti della controparte, il rispetto del contraddittorio derivandone, altrimenti, la nullità dell’intera fase contenziosa e della pronuncia emessa a conclusione di tale fase.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 17482/2006

La concessione a entrambe le parti, da parte del giudice di pace, di un termine di dieci giorni, a decorrere da quello di precisazione delle conclusioni, per il deposito di note illustrative, non determina, di per sé, alcuna violazione del contraddittorio sanzionata da nullità.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 17444/2006

Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, il deposito di memorie conclusionali può essere consentito dal giudice, nell’esercizio dei suoi poteri di direzione del processo, ma non è previsto come dovuto. In caso di mancata concessione di tale termine, gli argomenti che le parti avrebbero potuto svolgere nelle memorie conclusionali, a sostegno delle domande proposte e delle eccezioni formulate, possono essere riportati senza alcuna preclusione nel giudizio di appello, ed il mancato esame del motivo di appello relativo alla mancata concessione del termine non si traduce in un vizio di nullità della sentenza.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 5225/2006

Nel procedimento davanti al giudice di pace, la decisione della causa che non sia stata preceduta dalla precisazione delle conclusioni definitive, istruttorie e di merito, né dal semplice invito a provvedervi rivolto dal giudice alle parti, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa; tale nullità, peraltro, non rientrando tra quelle tassativamente previste dall’art. 354 c.p.c. che impongono la rimessione della causa al giudice di primo grado, comporta che, in caso di omessa pronuncia del giudice di appello sulla relativa questione, ritualmente sollevata con l’atto d’impugnazione, la causa debba essere rimessa al giudice di secondo grado, il quale deve decidere nel merito previa rinnovazione degli atti nulli, cioè ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 4365/2004

La decisione assunta dal giudice di pace — come quella assunta dal tribunale in composizione monocratica — difetta di un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza. Ne consegue che, essendo la sentenza formata solo con la sua pubblicazione a seguito dal deposito in cancelleria ex art. 133 e 321 c.p.c., esclusivamente a tale data, e non anche a quella diversa ed anteriore eventualmente indicata in calce all’atto come data della decisione, può farsi riferimento per stabilire se la causa sia stata decisa prima o dopo la scadenza dei termini previsti per il deposito di note difensive e del fascicolo di parte e se dunque vi sia stata o no violazione dei diritti della difesa.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 10753/2002

In materia di procedimento civile avanti al giudice di pace, pur non essendo obbligato a fissare una particolare udienza per la precisazione delle conclusioni, detto giudice deve pur sempre consentire alle parti tale imprescindibile attività processuale, e non può, a pena di nullità per violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., pronunciare sentenza subito dopo essersi riservato di provvedere sulle deduzioni delle medesime, senza averle previamente invitate a precisare, nella stessa o in una successiva udienza, le rispettive conclusioni.

[adrotate group=”16″]

[adrotate group=”15″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze