Art. 281 sexies – Codice di procedura civile – Decisione a seguito di trattazione orale
Se non dispone a norma dell'articolo 281 quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19338/2020
La sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/06/2016).
Cass. civ. n. 11116/2020
In tema di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà delle parti di chiedere un differimento dell'udienza di discussione può essere esercitata esclusivamente dopo la pronuncia dell'ordine del giudice di discussione orale, poiché solo in tale momento e non prima si determina l'avvio del relativo subprocedimento e si attivano i corrispondenti poteri delle parti, i quali intanto hanno ragione di estrinsecarsi in quanto il magistrato si sia indotto a procedere con la definizione immediata. (Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/02/2017).
Cass. civ. n. 22094/2019
La scelta del procedimento decisorio previsto dal regime processuale applicabile al caso concreto rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito e può essere da questo revocata, senza limiti e senza obbligo di specifica motivazione, sino al momento iniziale del procedimento individuato che, in caso di rinvio per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., coincide con l'inizio della discussione orale della causa all'udienza appositamente fissata per tale incombente o, quando le parti vi consentano, a seguito dell'invito del giudice a procedere alla discussione immediata.
Cass. civ. n. 22521/2018
In caso di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell'udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto ad un ulteriore rinvio, a nulla rilevando la mancata acquisizione, all'udienza precedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l'omissione di tale attività processuale (che si compendia nella mera sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale.
Cass. civ. n. 5689/2016
La sentenza pronunciata a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo in udienza ma senza contestuale motivazione, benché viziata, in quanto non conforme al modello previsto dalla norma, conserva la sua natura di atto decisionale, dovendosi escludere la sua conversione in valida sentenza ordinaria per essersi consumato il potere decisorio del giudice al momento della sua pubblicazione. Ne consegue che il termine lungo per l'impugnazione decorre dalla sottoscrizione del verbale di udienza, "ex lege" equiparato alla pubblicazione della sentenza, restando invece irrilevante, anche ai fini della tempestività dell'impugnazione, la successiva ed irrituale pubblicazione della motivazione, in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto.
Cass. civ. n. 12203/2015
L'adozione del modello "semplificato" di decisione, di cui all'art. 281 sexies cod. proc. civ., non esonera comunque il giudice dall'obbligo di fornire alle parti una motivazione che consenta di ricostruire, sia pur sinteticamente, i fatti di causa, ed offra alla fattispecie concretamente esaminata una soluzione corretta sul piano logico-giuridico.
Cass. civ. n. 11176/2015
La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. Invero, la previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia (eventualmente, in forma esecutiva).
Cass. civ. n. 7104/2015
La sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la cui pronuncia - sebbene avvenuta all'esito di udienza all'uopo appositamente fissata - non sia stata preceduta dalla discussione orale delle parti, bensì dallo scambio di comparse conclusionali (senza, peraltro, che il giudice abbia neppure esplicitato che tale adempimento dovesse intendersi, quantunque irritualmente, sostitutivo della discussione), è affetta da nullità, destinata tuttavia a sanarsi se non tempestivamente eccepita nel corso dell'udienza in cui la sentenza sia stata pronunciata, donde la necessità del rigetto dell'impugnazione al riguardo proposta.
Cass. civ. n. 6394/2015
La sentenza pronunciata a norma dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., con la lettura del dispositivo in udienza ma senza il contestuale deposito della motivazione, è nulla in quanto non conforme al modello previsto dalla norma, dovendosi altresì escludere la sua conversione in una valida sentenza ordinaria poiché la pubblicazione del dispositivo consuma il potere decisorio del giudice, sicché la successiva motivazione è irrilevante in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto.
Cass. civ. n. 2736/2015
La sentenza con motivazione contestuale, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione.
Cass. civ. n. 24842/2014
Nel caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., qualora dall'intestazione del processo verbale d'udienza risulti il nominativo di un giudice, mentre la motivazione ed il dispositivo rechino la sottoscrizione di un giudice diverso, la sentenza è nulla, perché, costituendo essa parte integrante del processo verbale in cui è contenuta ed in cui il giudice ha inserito la redazione della motivazione e del dispositivo, la formulazione dell'atto, complessivamente considerato, non consente di individuare con certezza quale giudice, raccolta la precisazione delle conclusioni, abbia contestualmente pronunciato la sentenza.
Cass. civ. n. 11259/2014
La predisposizione ad opera del giudice, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e della discussione orale, di una bozza di decisione da rendere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., non è nulla, né lesiva del diritto di difesa delle parti, in quanto attività prodromica alla decisione, destinata ad integrare una ipotesi di soluzione, suscettibile di conferma o di modifica all'esito della discussione delle parti.
Cass. civ. n. 10453/2014
In caso di sentenza pronunciata ex art. 281 sexies cod. proc. civ., non è causa di nullità la predisposizione, da parte del giudice, dopo il doveroso studio preliminare della causa, ma prima dell'udienza, di un testo provvisorio del provvedimento, salvo che ciò si traduca nel mancato esame delle questioni di fatto e di diritto prospettate nella discussione, compatibili con le posizioni assunte dalle parti e rilevanti ai fini della decisione, ovvero in un pregiudizio per la difesa.
La sentenza pronunciata ex art. 281 sexies cod. proc. civ. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la validità della sentenza il cui dispositivo è stato letto in udienza e le cui motivazioni sono state comunicate alle parti subito dopo la discussione attraverso la consegna di uno stampato non firmato, poi sottoscritto e depositato in cancelleria).
Cass. civ. n. 22190/2013
La decisione a seguito di trattazione orale, prevista dall'art. 281 sexies c.p.c., può essere adottata dalla corte di appello, come è confermato dall'art. 352 c.p.c., nella nuova formulazione, introdotta dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che, seppure inapplicabile "ratione temporis", dimostra il "favor" del legislatore per la massima estensione di tale modello deliberativo. (Nella specie, la corte d'appello era giudice di unico grado sull'impugnazione di lodo arbitrale ed il ricorrente, all'udienza di discussione, non aveva chiesto un termine per deduzioni difensive, né invocato l'applicazione dell'art. 190 c.p.c.).
Cass. civ. n. 21216/2011
Nel giudizio di gravame dinanzi alla corte d'appello non è applicabile l'art. 281 sexies c.p.c., che disciplina la decisione a seguito di trattazione orale nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, dovendosi invece fare riferimento esclusivo a quanto dettato dal secondo comma dell'art. 352 c.p.c.. Tuttavia, qualora la corte d'appello abbia applicato l'art. 281 sexies citato, seguendo la relativa disciplina, la nullità del procedimento è sanata, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c., ove, a fronte dell'invito rivolto alle parti di discutere oralmente la causa nella stessa udienza, quest'ultime non si oppongano, né richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa la violazione dei principi regolatori del giusto processo, ex art. 360-bis, primo comma, n. 2, c.p.c., là dove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese.
Cass. civ. n. 2024/2011
La norma dell'art. 281 sexies c.p.c. - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza - in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello.
Cass. civ. n. 22659/2010
In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la discussione orale della causa e abbia pronunciato, al termine della discussione, sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine lungo per proporre impugnazione decorre dalla data della pronuncia. Né a diversa conclusione può giungersi ove il verbale d'udienza non risulti sottoscritto dal giudice, perché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. non è atto distinto dal verbale che la contiene, sicché la sottoscrizione dell'una da parte del giudice equivale a sottoscrizione anche del relativo verbale.
Cass. civ. n. 6205/2009
Nel procedimento d'appello davanti al tribunale, in composizione monocratica, non può procedersi alla discussione orale della causa cui segua la lettura del dispositivo ex art. 281-sexies c.p.c., se una delle parti richieda, all'udienza di discussione, di disporre lo scambio delle conclusionali ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ, essendo tenuto il giudice, per espressa previsione dell'art. 352, ultimo comma, c.p.c., a provvedere a tale adempimento e a fissare una nuova udienza di discussione nel termine previsto dalla norma, a pena di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. (Nel caso di specie, il giudice d'appello, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, di discussione orale e di lettura della sentenza, a tale udienza non aveva concesso il termine per lo scambio delle comparse, nonostante la richiesta di una delle parti).
Cass. civ. n. 18743/2007
Nel caso di sentenza redatta a verbale o allegata allo stesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la sua pubblicazione, al fine della decorrenza dei termini ad opponendum esige che la pronuncia sia stata letta in udienza e che di tale lettura, concernente motivazione e dispositivo, si dia atto nel verbale immediatamente sottoscritto dal giudice; dal difetto di tale adempimento consegue il mancato esonero per il cancelliere dall'osservanza delle attività comunicatorie ex art. 133 c.p.c. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che, in caso di non riscontro nel verbale d'udienza dell'avvenuta lettura di dispositivo e motivazione, sussisteva la tempestività del ricorso per regolamento di competenza, anche se proposto oltre il termine di trenta giorni dall'udienza ma prima del decorso di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte del cancelliere).
Cass. civ. n. 4401/2006
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, ove il giudice abbia ordinato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la discussione orale della causa e abbia pronunciato, al termine della discussione, sentenza solo sulla competenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine di trenta giorni per la proposizione del regolamento di competenza decorre da quella pronuncia, giacché la lettura della sentenza in udienza e la sottoscrizione, da parte del giudice, del verbale che la contiene, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., ma esonerano il cancelliere dall'onere della comunicazione. Né la necessità di detta comunicazione è destinata a risorgere per il fatto che il cancelliere abbia apposto soltanto il giorno successivo la data del deposito sulla sentenza: atteso, per un verso, che l'art. 281 sexies, secondo comma, c.c., pur prescrivendo l'immediato deposito in cancelleria, prevede che la pubblicazione della sentenza si ha già per effettuata all'atto stesso in cui il giudice sottoscrive il verbale nel quale essa è (scritta «o») contenuta per allegato; e considerato, per altro verso, che il deposito della sentenza in cancelleria il giorno successivo, non interrompendo la stringente consecuzione prefigurata dal codice di rito con l'uso dell'avverbio «immediatamente» non fa ricadere la sentenza così depositata nel regime ordinario di cui all'art. 133 c.p.c.
Cass. civ. n. 216/2006
La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 68 D.L.vo n. 51 del 1998, non è atto (documento) distinto dal verbale di causa che la contiene e nel quale il giudice inserisce la redazione del dispositivo e dei motivi della decisione, come si ricava, in particolare, dall'art. 35 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dall'art. 117 D.L.vo n. 51 del 1998 (secondo cui nella raccolta dei provvedimenti originali, vanno inserite, appunto, «le copie dei verbali contenenti le sentenze pronunciate a norma dell'art. 281 sexies»), e consiste non soltanto in quella parte del verbale di causa che contiene dispositivo e motivazione, ma anche in tutte le altre indicazioni necessarie (ai sensi dell'art. 132 c.p.c.) che siano riportate nelle restanti parti del verbale stesso, anche relative a precedenti udienze, indicazioni delle quali non avrebbe senso imporre al giudice la riproduzione, perché ciò contrasterebbe con le esigenze di semplificazione ed accelerazione poste a base delle riforme processuali predette; pertanto deve ritenersi pronunciata ai sensi dell'art. 23 comma 8 legge n. 689 del 1981 la sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa che, pur facendo riferimento all'art. 281 sexies c.p.c., sia stata depositata separatamente dai verbali di causa.