Cass. civ. n. 19338 del 17 settembre 2020

Testo massima n. 1


La sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/06/2016).

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