Art. 281 septies – Codice di procedura civile – Rimessione della causa al giudice monocratico
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Secondo - Del processo di cognizione > Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale > Capo III ter - Dei rapporti tra collegio e giudice monocratico
Il collegio, quando rileva che una causa, rimessa davanti a lui per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, pronuncia ordinanza non impugnabile con cui rimette la causa davanti al giudice istruttore perché decida la causa quale giudice monocratico. La sentenza è depositata entro i successivi trenta giorni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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