Art. 281 octies – Codice di procedura civile – Rimessione della causa al tribunale in composizione collegiale
Il giudice, quando rileva che una causa, riservata per la decisione davanti a sé in funzione di giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, rimette la causa al collegio per la decisione, con ordinanza comunicata alle parti.
Entro dieci giorni dalla comunicazione, ciascuna parte può chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, e in questo caso il giudice istruttore procede ai sensi dell'articolo 275 bis.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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