Art. 275 bis – Codice di procedura civile – Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio

, la sentenza è depositata entro sessanta giorni dall'udienza di cui all'articolo 189.

Ciascuna delle parti, con la nota di precisazione delle conclusioni, può chiedere al presidente del tribunale che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, resta fermo il rispetto dei termini indicati nell'articolo 189 per il deposito delle sole comparse conclusionali.

Il presidente provvede sulla richiesta revocando l'udienza di cui all'articolo 189 e fissando con decreto la data dell'udienza di discussione davanti al collegio, da tenersi entro sessanta giorni.

Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione e la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 36596/2021

La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/02/2016)..

Cass. civ. n. 23495/2010

La relazione della causa che, nei giudizi innanzi ad organi collegiali, deve precedere la discussione delle parti sia nel rito ordinario (art. 275 cod. proc. civ.) che in quello del lavoro (art. 437 cod. proc. civ.) non è prescritta a pena di nullità e la sua omissione non inficia, quindi, la validità della successiva sentenza, non essendo tale sanzione contemplata da alcuna specifica norma nè derivando la stessa dai principi fondamentali che regolano il processo civile. (Rigetta, App. Roma, 02/11/2006).

Cass. civ. n. 2009/1994

Il successivo accertamento, con la sentenza, della invalidità della costituzione in giudizio di una delle parti, che ne comporta la dichiarazione di contumacia, non incide sulla validità dell'udienza di discussione ancorché svoltasi con la sola presenza della detta parte, perché l'esigenza della presenza di almeno una delle parti nella udienza di discussione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 275 e 309 c.p.c., deve ritenersi soddisfatta quando tale condizione risulti formalmente accertata dal giudice allo stato degli atti.

Cass. civ. n. 8226/1990

L'avvocato, ancorché sia iscritto nell'albo dei procuratori del tribunale di un distretto giudiziario diverso da quello del giudice adito, tuttavia può validamente partecipare all'udienza dinnanzi al collegio e chiedere la spedizione della causa a sentenza, trattandosi di svolgimento soltanto di attività difensiva in funzione della decisione, che non incontra il limite territoriale che l'art. 5 della legge professionale pone all'esercizio del ministero di procuratore.

Cass. civ. n. 1439/1990

Dopo l'udienza di discussione della causa, l'ordinamento processuale non autorizza alcuna attività processuale, sia di richieste istruttorie che difensionali, delle parti, nemmeno sotto il profilo della sollecitazione all'esercizio di poteri di ufficio del giudicante (nella specie, rimessione del procedimento in fase istruttoria, in relazione alla sopravvenienza di pronuncia del giudice penale assertivamente influente sulla decisione). Ne consegue l'improponibilità delle istanze avanzate posteriormente alla chiusura di detta udienza e l'irrilevanza, in sede l'impugnazione della sentenza, di ogni questione circa i provvedimenti su di esse adottati dal collegio giudicante o dal suo presidente.

Cass. civ. n. 791/1987

Nel vigente ordinamento processuale non è consentito al giudice in sede di discussione della causa autorizzare il successivo deposito degli atti e fascicoli di parte, compresa la comparsa conclusionale, in un termine all'uopo fissato.

Cass. civ. n. 6623/1983

Una volta fissata l'udienza collegiale di discussione in un giorno riservato, secondo il calendario giudiziario, alla discussione medesima, la circostanza che in detta udienza il collegio sieda senza la partecipazione del giudice istruttore, ma in diversa composizione, non determina lo scorrimento automatico o d'ufficio della causa alla prima udienza successiva in cui del collegio faccia parte l'istruttore, ma può soltanto giustificare un formale provvedimento di rinvio ad hoc, disposto anche fuori dell'udienza già fissata, purché, in tal caso, ne sia data regolare comunicazione alle parti.

Cass. civ. n. 4039/1983

Sia nel rito ordinario che nel nuovo rito del lavoro, nel caso in cui il giudice, cui spetta la direzione del dibattimento, non abbia espressamente limitato la discussione alla trattazione di istanze preliminari, la parte ammessa alla discussione orale ha facoltà di discutere, secondo il suo interesse, l'intero tema della controversia e, ove ciò non abbia fatto, non può eccepire la nullità del procedimento e della sentenza che abbia deciso l'intera causa.

Cass. civ. n. 6007/1982

La relazione della causa in pubblica udienza ex art. 275 c.p.c. non è prescritta a pena di nullità, mentre la discussione orale, di cui alla citata norma, ha carattere facoltativo.

Cass. civ. n. 3237/1981

La relazione orale del giudice, che, nei giudizi davanti agli organi collegiali deve precedere, tanto per il rito ordinario (art. 275 c.p.c.) quanto per quello del lavoro (art. 437 c.p.c.), la discussione delle parti, non è prescritta a pena di nullità, e non inficia, quindi la validità della successiva decisione, non essendo tale sanzione prevista da alcuna norma specifica, né postulata da principi fondamentali che regolano lo svolgimento del processo civile.

Cass. civ. n. 897/1981

La valutazione dell'opportunità di rinviare l'udienza di discussione, sia pure per dar modo alla parte di deferire il giuramento decisorio, è affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito ed è perciò incensurabile in sede di legittimità.