Cass. civ. n. 17482 del 1 agosto 2006

Testo massima n. 1


La concessione a entrambe le parti, da parte del giudice di pace, di un termine di dieci giorni, a decorrere da quello di precisazione delle conclusioni, per il deposito di note illustrative, non determina, di per sé, alcuna violazione del contraddittorio sanzionata da nullità.

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