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Articolo 304 Codice di procedura civile — Effetti dell’interruzione

Articolo 304 Codice di procedura civile — Effetti dell’interruzione

In caso di interruzione del processo si applica la disposizione dell’articolo 298.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24762/2007

La violazione delle norme sull’interruzione del processo determina la nullità di tutti gli atti compiuti successivamente al verificarsi dell’evento interruttivo o alla dichiarazione o notificazione di esso; tuttavia, trattasi di nullità relativa eccepibile, ex art. 157 c.p.c., soltanto dalla parte nel cui interesse sono poste le norme sull’interruzione e, cioè, dalla parte colpita dall’evento interruttivo.

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Cass. civ. n. 3623/2004

L’interruzione del processo dovuta alla morte del procuratore costituito di una delle parti si verifica ope legis e, in virtù, del combinato disposto degli artt. 304 e 298, primo comma, c.p.c., comporta la preclusione del compimento di ogni attività processuale ovvero l’inefficacia degli atti processuali compiuti successivamente all’evento interruttivo.

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Cass. civ. n. 3279/1997

La morte (come la radiazione o la sospensione) dell’unico procuratore, a mezzo del quale una parte è costituita nel giudizio di merito, (intervenuta nel caso di specie tra l’udienza di precisazione delle conclusioni e quella di discussione) determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva dichiarazione o notificazione dell’evento, necessaria invece nel caso di morte o perdita di capacità della parte, ex art. 300 c.p.c.) e la interruzione del processo preclude ogni ulteriore attività processuale (artt. 304 e 298 c.p.c.), che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che la nullità, che vizi la sentenza di appello, potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell’art. 372 c.p.c. e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza ai sensi dell’art. 383 stesso codice dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell’evento interruttivo.

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Cass. civ. n. 6431/1995

Il divieto di compiere atti del procedimento durante l’interruzione del processo, sancito dagli artt. 304, 298 c.p.c., non si riferisce a quelli diretti alla prosecuzione o alla declaratoria di estinzione del processo.

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