14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3279 del 16 aprile 1997
Testo massima n. 1
La morte [ come la radiazione o la sospensione ] dell’unico procuratore, a mezzo del quale una parte è costituita nel giudizio di merito, [ intervenuta nel caso di specie tra l’udienza di precisazione delle conclusioni e quella di discussione ] determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza [ e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva dichiarazione o notificazione dell’evento, necessaria invece nel caso di morte o perdita di capacità della parte, ex art. 300 c.p.c. ] e la interruzione del processo preclude ogni ulteriore attività processuale [ artt. 304 e 298 c.p.c. ], che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che la nullità, che vizi la sentenza di appello, potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell’art. 372 c.p.c. e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza ai sensi dell’art. 383 stesso codice dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell’evento interruttivo.
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