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Articolo 302 Codice di procedura civile — Prosecuzione del processo

Articolo 302 Codice di procedura civile — Prosecuzione del processo

Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166 . Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell’istante.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13015/2018

L’atto di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, come quello dovuto alla morte del difensore, non deve essere notificato alla parte contumace; infatti il contumace deve essere posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, dell’atto riassuntivo solo quando questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, perché, in tal caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione.

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Cass. civ. n. 12780/2003

In caso di decesso della parte costituita in giudizio, la costituzione volontaria, per la prosecuzione dello stesso, da parte della vedova, in assenza di spendita della qualità di erede, può costituire, in relazione all’oggetto del giudizio (nella specie, equo indennizzo), e alle altre circostanze processuali, accettazione tacita dell’eredità ai sensi degli artt. 474 e 476 c.c., rilevante ai fini della prosecuzione del giudizio ex art 299 c.p.c

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Cass. civ. n. 8197/2000

La costituzione in giudizio del successore universale di una delle parti, effettuata prima della dichiarazione della perdita di capacità del soggetto da parte del suo procuratore costituito, in una delle fasi del processo (nella specie, costituzione di società incorporante avvenuta in Cassazione, in sede di regolamento di competenza), impedisce l’interruzione del processo al momento in cui venga effettuata la dichiarazione medesima, a norma dell’art. 300 c.p.c., con la conseguenza che non è necessaria alcuna procedura per la riattivazione del processo mai interrotto, nel quale la parte (in proprio o in persona del successore) è stata sempre ritualmente presente.

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Cass. civ. n. 9672/1999

Le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita del relativo evento, con la conseguenza che difetta d’interesse, l’altra parte a dolersi dell’irrituale continuazione del processo.

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Cass. civ. n. 9918/1998

In tema di interruzione del processo per morte o impedimento del procuratore di una delle parti, il termine per la prosecuzione del processo decorre dalla data in cui la parte rimasta priva di procuratore ha avuto dell’evento conoscenza legale, risultante da dichiarazione della medesima, ovvero da comunicazione, certificazione o notificazione dell’evento ad essa eseguita. Non si ha conoscenza legale quando la dichiarazione dell’evento interruttivo provenga da dichiarazione resa dal procuratore della parte avversa, tranne che questa sia resa in una udienza nella quale sia stata presente la parte rimasta priva di difensore.

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Cass. civ. n. 8728/1998

L’atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l’evento interruttivo, deve essere notificato — come richiede l’art. 302 c.p.c. — con il pedissequo decreto di fissazione dell’udienza soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando un tale atto, neppure a seguito della decisione della Corte costituzionale del 6 giugno 1989, n. 317, nell’elenco di quelli tassativamente indicati nell’art. 292 c.p.c., per i quali è prescritta la notificazione al contumace.

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Cass. civ. n. 2264/1998

Se la parte sostituisce immediatamente il difensore deceduto, conferendo idonea procura ad un altro, che la deposita, il processo non ha ragione di esser interrotto (art. 301 c.p.c.) perché può procedere regolarmente.

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Cass. civ. n. 13090/1997

È valida la prosecuzione del processo dal successore universale di una parte estinta — nella specie società incorporante — mediante costituzione con comparsa conclusionale e quindi dopo la precisazione delle conclusioni e prima dell’udienza di discussione.

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Cass. civ. n. 6721/1996

L’interruzione del processo per il decesso della parte è disposta a protezione dei successori a titolo universale della parte deceduta, i quali rimangono privi di tutela processuale. Pertanto, solo ad essi è consentita la prosecuzione del processo nella forma del semplice deposito di una memoria di costituzione con la procura al difensore (art. 302 c.p.c.), quando si sia verificata una prosecuzione di fatto del processo, e non anche al successore a titolo particolare nel diritto controverso che non sia già intervenuto in causa.

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Cass. civ. n. 7488/1992

In caso di prosecuzione del processo interrotto o di riassunzione del medesimo nelle forme del ricorso, di cui agli artt. 302 e 303 c.p.c., a differenza di quanto si verifica nell’ipotesi di citazione in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c., non sussiste alcuna necessità di osservanza di termini minimi di comparizione a garanzia del diritto di difesa della controparte.

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Cass. civ. n. 62/1991

Nel caso di interruzione del processo, il ricorso in prosecuzione ex art. 302, c.p.c. in quanto atto di mero impulso processuale nell’ambito di un procedimento già instaurato, di cui permangono tutti gli effetti sostanziali e processuali, non richiede il conferimento di un mandato speciale al difensore, per cui deve ritenersi consentito, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., il rilascio della procura anche in data posteriore alla notificazione del ricorso purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

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Cass. civ. n. 10884/1990

Al fine di evitare l’interruzione del processo per la morte del procuratore della parte costituita, è sufficiente che il nuovo difensore della parte medesima presenti la procura, in cancelleria, o direttamente all’udienza già fissata, non occorrendo un’ulteriore comparsa di costituzione.

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Cass. civ. n. 930/1989

Poiché, nel caso di sostituzione ope legis di un ente pubblico, costituito come parte in giudizio, la prosecuzione del processo nei confronti dell’ente successore di quello soppresso, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., non richiede il consenso della controparte, la riassunzione della causa, che nel frattempo sia rimasta interrotta per morte del procuratore dell’altra parte, può essere effettuata direttamente dall’ente successore, senza che, all’uopo, questi sia tenuto a svolgere alcuna preventiva formalità per rendere edotta la controparte della sua partecipazione al giudicato, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 302 c.p.c., la notifica dell’atto di riassunzione (che, ove proveniente dal successore di ente convenuto in una controversia soggetta al rito del lavoro, non è necessario contenga tutti i requisiti indicati dall’art. 416 c.p.c.) e del decreto di fissazione della nuova udienza. (Principio affermato con riguardo ad un caso di riassunzione operata dal Ministero del tesoro-Ufficio liquidazioni succeduto ad un ente mutualistico soppresso).

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Cass. civ. n. 4981/1983

La prosecuzione del processo interrotto per morte della parte costituita a mezzo di procuratore deve essere effettuata con la costituzione in giudizio degli eredi della stessa — cioè da parte degli stessi o nei loro confronti, sia pure con la impersonale e collettiva notificazione nell’ultimo domicilio del de cuius — atteso che ad essi si trasferisce la legittimazione processuale per successione nell’universum ius del loro dante causa, mentre non ha nessun effetto al predetto fine l’intervento volontario spiegato dal successore a titolo particolare, nel rapporto controverso, del de cuius, dovendo la legittimazione a proseguire il processo essere tenuta distinta dalla titolarità del diritto controverso. Tale successore a titolo particolare, una volta intervenuto nel processo, assume la qualità di parte, con tutti i poteri connessi, compreso quello di riattivare il processo eventualmente sospeso o interrotto, ma non si sostituisce alle parti originarie della controversia (o ai loro successori a titolo universale) a meno che non intervenga il consenso delle stesse per la estromissione dell’alienante (o del suo successore universale) dal processo.

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