14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6721 del 25 luglio 1996
Testo massima n. 1
L’interruzione del processo per il decesso della parte è disposta a protezione dei successori a titolo universale della parte deceduta, i quali rimangono privi di tutela processuale. Pertanto, solo ad essi è consentita la prosecuzione del processo nella forma del semplice deposito di una memoria di costituzione con la procura al difensore [ art. 302 c.p.c. ], quando si sia verificata una prosecuzione di fatto del processo, e non anche al successore a titolo particolare nel diritto controverso che non sia già intervenuto in causa.
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