14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 62 del 7 gennaio 1991
Testo massima n. 1
Nel caso di interruzione del processo, il ricorso in prosecuzione ex art. 302, c.p.c. in quanto atto di mero impulso processuale nell’ambito di un procedimento già instaurato, di cui permangono tutti gli effetti sostanziali e processuali, non richiede il conferimento di un mandato speciale al difensore, per cui deve ritenersi consentito, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., il rilascio della procura anche in data posteriore alla notificazione del ricorso purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
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