17 Mar Articolo 246 Codice di procedura civile — Incapacità a testimoniare
Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio [ 100, 105 c.p.c. ].
[adrotate group=”14″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 21670/2013
La nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell’interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l’assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157, secondo comma, c.p.c.; qualora detta eccezione venga respinta, l’interessato ha l’onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Cass. civ. n. 9188/2013
Il socio di società di capitali non è incapace a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., nel giudizio promosso dalla medesima società nei confronti del proprio amministratore e di un terzo per l’annullamento di un contratto che si assume stipulato dall’amministratore in conflitto di interessi con la società da lui rappresentata, vantando lo stesso socio un interesse di mero fatto in relazione all’attività negoziale imputabile alla società, tale da escluderne la legittimazione a partecipare a detto giudizio, ed essendo diversa l’intrapresa azione di annullamento dall’azione risarcitoria individuale, a norma dell’art. 2395 c.c., spettante al singolo socio direttamente danneggiato dalla condotta dell’amministratore.
Cass. civ. n. 4619/2013
L’aver reso testimonianza in un precedente grado del giudizio non impedisce al testimone di assumere la rappresentanza di una parte nel grado successivo, in quanto, salva la valutazione circa l’attendibilità del testimone medesimo, la procura non conferisce a quest’ultimo la qualità di parte sostanziale del processo, ma solo quella di rappresentante processuale.
Cass. civ. n. 2075/2013
L’incapacità a testimoniare deve essere eccepita dalla parte interessata nell’immediatezza dell’assunzione della prova, non trattandosi di nullità rilevabile d’ufficio, sicché essa non può essere denunciata, per la prima volta, in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 16541/2012
La vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando né che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento, né che il relativo credito si sia prescritto.
Cass. civ. n. 14987/2012
In tema di prova per testimoni, l’amministratore di una società è incapace a testimoniare soltanto nel processo in cui rappresenti la società medesima, non potendo assumere contemporaneamente la posizione di parte e di teste, ovvero se nella causa abbia un interesse attuale e concreto, che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, e non già meramente ipotetico, quale quello relativo ad una sua eventuale responsabilità verso la società.
Cass. civ. n. 9353/2012
L’incapacità a deporre prevista dall’art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso – salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell’attendibilità del teste -, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio. Ne consegue che il procacciatore di affari non è incapace a testimoniare nella controversia relativa al pagamento del corrispettivo della fornitura di merci, non coinvolgendo la stessa il diritto del teste a percepire la provvigione per aver prestato la sua opera ai fini della conclusione del contratto dedotto in lite, atteso che il rapporto che lo lega ad una o ad entrambe le parti integra unicamente un elemento per la valutazione della sua attendibilità.
Cass. civ. n. 16499/2011
Colui che, a norma dell’art. 246 c.p.c., è incapace a testimoniare in un determinato giudizio perché titolare di un interesse che potrebbe legittimarlo a partecipare al giudizio medesimo, non riacquista la suddetta capacità per l’intervento di un fatto estintivo del diritto che egli potrebbe far valere, giacché l’incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo da vicende che costituiscono un “posterius” rispetto alla configurabilità dell’interesse a partecipare al giudizio che la determina. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, in controversia per la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, aveva ritenuto capace a deporre il testimone rivendicante la proprietà del denaro versato in un conto estero ed asseritamente utilizzato dal convenuto per il pagamento del prezzo della compravendita, valorizzando, erroneamente, la circostanza che l’anzidetto testimone era stato soddisfatto nelle sue pretese creditorie).
Cass. civ. n. 3051/2011
Nel giudizio tra l’ente previdenziale ed il datore di lavoro, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che si assumono evasi, non è incapace a testimoniare il lavoratore i cui contributi non siano stati versati (fattispecie in cui il lavoratore aveva già transatto la propria lite col datore di lavoro).
Cass. civ. n. 16151/2010
Se, in linea di principio, sussiste incompatibilità tra l’esercizio contestuale, in capo allo stesso soggetto, delle funzioni di difensore e di quelle di testimone nell’ambito del medesimo giudizio, tale incompatibilità (salva la rilevanza della condotta sul piano delle regole deontologiche) non si configura nell’ipotesi in cui un difensore, che abbia reso testimonianza in un processo, in una fase in cui non svolgeva il suo ruolo di difensore costituito, abbia assunto la veste di difensore successivamente all’assunzione della sua testimonianza (come, nel caso di specie, in cui detta qualità era stata assunta in grado di appello), così come non si prospetta nel caso opposto, ovvero quando un difensore, cessata la sua funzione, assuma la qualità di testimone nello stesso processo.
Cass. civ. n. 15712/2010
In tema di prova testimoniale, non sono invalide le dichiarazioni rese da un teste capace ed aventi ad oggetto fatti riferiti al medesimo da altro teste precedentemente dichiarato incapace, non potendo configurarsi una sorta di sopravvenuta incapacità riflessa del teste capace, ma dovendo il giudice apprezzare con particolare severità la verità intrinseca di tali fatti, soprattutto se favorevoli all’incapace.
Cass. civ. n. 11314/2010
L’incapacità a testimoniare di cui all’art. 246 c.p.c. è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi. Ne consegue che, in un giudizio relativo alla titolarità di una quota di società di persone, gli altri soci della medesima non sono incapaci a deporre, perché l’esito della causa non è destinato in alcun modo a riflettersi sul loro patrimonio o sulla loro sfera giuridica individuale; né il loro eventuale interesse al modo in cui la compagine sociale è formata, allorché la libera trasferibilità delle quote non sia in discussione, ne giustificherebbe la personale partecipazione al giudizio.
Cass. civ. n. 22030/2008
Il giudizio sulla capacità del teste deve essere effettuato con riferimento al momento in cui la deposizione viene resa, restando irrilevante che, successivamente, il teste medesimo sia divenuto parte per successione “mortis causa” alla parte originaria.
Cass. civ. n. 20731/2007
Il collega di lavoro del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per fatto addebitato ad entrambi in concorso non è titolare di interesse, neppure ad adiuvandum che possa legittimare la sua partecipazione al giudizio nel quale il dipendente impugni la sanzione disciplinare irrogatagli, avendo tale giudizio oggetto necessariamente limitato a tale sanzione; ne consegue che la deposizione testimoniale dello stesso è ammissibile e non può essere esclusa a priori restando peraltro attribuita al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in cassazione se correttamente motivata, di verificare in concreto l’attendibilità della deposizione testimoniale del collega di lavoro.
Cass. civ. n. 10545/2007
Il lavoratore subordinato è incapace a testimoniare nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, nei casi in cui l’addebito che ha dato luogo alla sanzione attenga ad elementi del rapporto di lavoro di chi depone come teste, non potendo escludersi a priori l’esistenza di un interesse che legittimi la partecipazione al giudizio (principio affermato in controversia in cui il lavoratore aveva sottoscritto, in data antecedente alla deposizione testimoniale, verbale di conciliazione della causa proposta contro il datore di lavoro, per cui ogni possibilità di riconoscimento della maggior durata del rapporto di lavoro gli era ormai preclusa dall’intervenuta conciliazione giudiziale, con la conseguenza della mancanza di interesse a deporre in tal senso nel giudizio di opposizione).
Cass. civ. n. 11377/2006
L’incapacità a testimoniare, prevista dall’articolo 246 c.p.c., che si identifica con l’interesse a proporre la domanda o a contraddirvi di cui all’articolo 100 c.p.c., determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell’espletamento della prova o nella prima difesa successiva, restando altrimenti sanata ai sensi dell’articolo 157, secondo comma, c.p.c. Qualora, per difetto di eccezione o per rigetto della medesima, la testimonianza resti validamente acquisita al processo, non resta tuttavia escluso il potere del giudice di procedere alla valutazione della deposizione, sotto il profilo dell’attendibilità del testimone, tenendo conto anche della situazione potenzialmente produttiva di incapacità.
Cass. civ. n. 11034/2006
L’interesse che determina l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l’interesse di mero fatto, che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest’ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Nè l’eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l’incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull’attendibilità delle relative deposizioni.
Cass. civ. n. 1101/2006
L’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è solo quello – giuridico, personale e concreto – che comporterebbe, in ipotesi, la legittimazione del teste alla proposizione dell’azione ovvero all’intervento o alla chiamata in causa. Il relativo giudizio sulla sussistenza o meno di detta incapacità a testimoniare è rimesso – così come quello inerente all’attendibilità dei testi e alla rilevanza delle deposizioni – al giudice del merito, che è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Cass. civ. n. 14587/2004
La nullità della deposizione testimoniale resa da persona incapace deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova, anche quando l’incapacità sia stata eccepita prima dell’assunzione, atteso che le disposizioni limitative della capacità dei testi a deporre, non costituendo norme di ordine pubblico, sono dettate nell’esclusivo interesse delle parti che possono pertanto del tutto legittimamente rinunciare anche tacitamente alla relativa eccezione, facendo acquiescenza al provvedimento di rigetto dell’eccezione come nel caso in cui la stessa non sia riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Cass. civ. n. 13068/2004
La parte civile può legittimamente rendere testimonianza nel processo penale, non esistendo all’interno del processo penale una norma come l’art. 246 c.p.c., e tale testimonianza può essere sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice, che può fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa; tale testimonianza conserva il suo valore anche quando, con l’accoglimento del ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell’imputato, il solo processo civile prosegua dinanzi al giudice di rinvio, ex art. 622 c.p.p., giacché in tal caso continuano ad applicarsi, in parte qua, le regole proprie del processo penale e la deposizione giurata della parte civile, ormai definitivamente acquisita, deve essere esaminata dal giudice di rinvio esattamente come avrebbe dovuto esaminarla il giudice penale se le due azioni non si fossero occasionalmente separate.
Cass. civ. n. 11083/2004
Non sussiste incapacità del fallito a testimoniare nel giudizio di revocatoria fallimentare, non essendo egli titolare di un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale che lo abiliti a partecipare al giudizio stesso (art. 246 c.p.c.), né rientrando, in difetto di espressa previsione normativa, la incapacità a testimoniare tra quelle personali ex artt. 50 e 142 legge fall., né, infine, trovando la testimonianza del fallito alcun impedimento negli artt. 43 e 118 legge cit.
Cass. civ. n. 9061/2004
L’eccezione di incapacità a testimoniare deve essere sollevata in sede di assunzione della prova, o nella prima difesa successiva, o al più tardi dal momento della acquisita conoscenza della nullità stessa ove successiva, restando, in difetto, tale nullità sanata dalla acquiescenza della parte che aveva interesse a farla valere; ai fini della tempestività dell’eccezione non è sufficiente affermare la tardività della conoscenza della nullità, ma è necessario specificare le circostanze della avvenuta tardiva conoscenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, laddove aveva ritenuto tardiva l’eccezione di incapacità a testimoniare di alcuni condomini in una causa relativa all’esistenza o meno di un rapporto di portierato, essendo stato genericamente affermato che la conoscenza della qualità di condomini dei testi era intervenuta solo tempo dopo la loro escussione).
Cass. civ. n. 3956/2003
Ove la capacità a deporre del teste non possa essere messa in discussione per non essere state la relativa questione tempestivamente sollevata, il giudice del merito non è esonerato dal potere-dovere di esaminare l’intrinseca attendibilità di detto testimone, specialmente in caso di contrasto tra le risultanze di prove diverse, e legittimamente può tener conto dell’interesse del teste all’esito del giudizio, anche là dove tale interesse non sia formalmente tale da legittimare la sua partecipazione al giudizio.
Cass. civ. n. 1840/2003
Qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l’eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca del provvedimento emesso; in caso contrario, l’eccezione deve intendersi rinunciata e la sentenza di merito non può essere impugnata per carenza di motivazione sul punto.
Cass. civ. n. 9553/2002
In tema di incapacità a testimoniare, la sanatoria, prevista dall’art. 157, comma secondo, c.p.c., della nullità della deposizione resa da teste incapace, per decadenza della parte interessata dalla facoltà di eccepire il vizio, risponde a un principio di ordine pubblico, rappresentato dall’esigenza di speditezza del procedimento, i cui atti non possono restare esposti ad eccezioni di nullità per un periodo di tempo indefinito. Ne consegue che la decadenza della parte dalla eccezione di nullità e la corrispondente sanatoria della nullità dell’atto sono rilevabili di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (salva la preclusione da giudicato) e possono, quindi, essere prospettate per la prima volta anche nel giudizio di legittimità.
Cass. civ. n. 12634/1999
Le disposizioni che comminano la nullità delle deposizioni testimoniali assunte in violazione del divieto di cui agli artt. 246 e 247 c.p.c. sono dettate nell’esclusivo interesse delle parti, sicché le nullità ivi previste si considerano sanate sia se le parti stesse vi hanno dato causa, sia se non sono state tempestivamente dedotte subito dopo l’espletamento della prova, anche nell’ipotesi di preventiva eccezione di incapacità a testimoniare rispetto a testi comunque ammessi ed escussi, salvo il caso che il procuratore della parte non sia stato presente alla assunzione dei testi, potendo in tal caso lo stesso dedurre validamente la nullità “in limine” alla successiva udienza di trattazione.
Cass. civ. n. 9832/1998
L’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma dell’art. 246 c.p.c. è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione, ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio proposto da altri cointeressati. Ne consegue che la circostanza che penda una diversa (anche se, eventualmente, analoga) controversia tra un teste e taluna delle parti in causa, non vale a determinare la sussistenza di un interesse dello stesso teste – rilevante ai sensi del citato art. 246 c.p.c. – nella causa in cui viene escusso e non comporta quindi di per sé la sua incapacità a testimoniare o l’inutilizzabilità della testimonianza assunta.
Cass. civ. n. 7028/1998
Il giudice di merito, nel provvedere in ordine all’eccezione di incapacità di un testimone, che si deduca essere portatore di un interesse idoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio (nella specie, sulla base dell’allegazione di specifiche circostanze), non può limitarsi ad una motivazione apparente, consistente in una mera parafrasi del disposto dell’art. 246 c.p.c.
Cass. civ. n. 3432/1998
L’interesse a partecipare al giudizio previsto come causa d’incapacità a testimoniare dall’art. 246 c.p.c. si identifica con l’interesse a proporre la domanda e a contraddirvi previsto dall’art. 100 dello stesso codice, sicché deve ritenersi colpito da detta incapacità chiunque si presenti legittimato all’intervento in giudizio, senza che possa distinguersi tra legittimazione attiva e legittimazione passiva, tra legittimazione primaria e secondaria (intervento adesivo dipendente), tra intervento volontario e intervento su istanza di parte. In particolare, è incapace di testimoniare chi potrebbe, o sarebbe potuto, essere chiamato dall’attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario, nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito.
Cass. civ. n. 9126/1993
La capacità di testimoniare differisce dalla valutazione della attendibilità del teste operando su piani diversi, perché l’una, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite).
[adrotate group=”15″]