14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11314 del 10 maggio 2010
Testo massima n. 1
L’acquisto della quota di una società di persone da parte di un fiduciario si configura come combinazione di due fattispecie negoziali collegate, l’una costituita da un negozio reale traslativo, a carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia verso i terzi, e l’altra [ il vero e proprio “pactum fiduciae” ], avente carattere interno ed effetti meramente obbligatori, diretta a modificare il risultato finale del negozio esterno mediante l’obbligo assunto dal fiduciario di ritrasferire al fiduciante il bene o il diritto che ha formato oggetto dell’acquisto. In un simile contesto negoziale, non trova applicazione l’art. 1706 c.c., il quale, in tema di mandato, attribuisce effetti reali immediati nel patrimonio del mandante all’acquisto operato per suo conto dal mandatario, in quanto tale meccanismo negoziale è estraneo alla funzione stessa del negozio fiduciario voluto dalle parti.
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Testo massima n. 2
L’incapacità a testimoniare di cui all’art. 246 c.p.c. è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento della persona chiamata a deporre nel rapporto controverso, tale da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e non già alla ravvisata sussistenza di un qualche interesse di detta persona in relazione a situazioni ed a rapporti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in qualche modo connessi. Ne consegue che, in un giudizio relativo alla titolarità di una quota di società di persone, gli altri soci della medesima non sono incapaci a deporre, perché l’esito della causa non è destinato in alcun modo a riflettersi sul loro patrimonio o sulla loro sfera giuridica individuale; né il loro eventuale interesse al modo in cui la compagine sociale è formata, allorché la libera trasferibilità delle quote non sia in discussione, ne giustificherebbe la personale partecipazione al giudizio.
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