Art. 839 – Codice di procedura civile – Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri
Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma.
Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.
Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.
Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia immediatamente esecutiva del lodo straniero nella Repubblica, salvoché:
1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
Massime correlate
Cass. civ. n. 29429/2021
Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. n. 62 del 1968), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano deve essere riscontrato con esclusivo riferimento alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto infondata la censura con cui il ricorrente aveva dedotto la contrarietà all'ordine pubblico italiano del lodo straniero di condanna, pronunciato nei confronti di un ente sottoposto a procedura concorsuale, facendo così dipendere la menzionata contrarietà non dalla statuizione contenuta nel lodo, ma dalla sua esecutorietà). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2015).
Cass. civ. n. 17712/2015
Il procedimento previsto dagli artt. 839 e 840 c.p.c. in tema di riconoscimento ed esecuzione di lodi stranieri si riferisce ai soli lodi stranieri e non anche alle pronunce giurisdizionali che abbiano avuto ad oggetto i lodi per effetto della loro impugnazione; né, in caso di annullamento parziale del lodo da parte dell'autorità straniera, è prevista la possibilità di riconoscimento dell'efficacia esecutiva per le sole parti del lodo non annullate, ostandovi la previsione di cui all'art. 840, comma 3, n. 5, c.p.c., che non distingue fra dichiarazione di nullità, annullamento (totale o parziale), riforma o correzione, dovendo la parte, in tale evenienza, mettere in esecuzione ovvero richiedere il riconoscimento del provvedimento che ha annullato il lodo, per poter poi far valere, nel caso di non ottemperanza della parte soccombente, l'efficacia esecutiva anche delle statuizioni del lodo che non sono state oggetto dell'annullamento.
Cass. civ. n. 17291/2009
In tema di riconoscimento dell'efficacia del lodo arbitrale estero, la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall'art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968, n. 62) e dall'art. 839, secondo comma, c.p.c., configura non già una condizione dell'azione, ma un presupposto processuale, necessario per la valida introduzione del giudizio, che deve pertanto sussistere, quale requisito formale di procedibilità della domanda, al momento dell'instaurazione del procedimento. e non può essere integrata mediante il deposito del documento nel giudizio di opposizione al decreto emesso dal presidente della corte d'appello, non essendo soggetta alla disciplina dettata dall'art. 184 c.p.c. per la produzione di documenti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva rigettato l'opposizione al decreto, in quanto la corte d'appello, rilevato che al ricorso era stata allegata una copia del compromesso recante una certificazione di conformità all'originale proveniente da persona non identificabile, aveva rimesso la causa in istruttoria, per consentire all'opposto la produzione dell'originale o di una copia conforme).
Cass. civ. n. 11529/2009
Ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, e dell'art. 808 c.p.c., agli arbitri stranieri nel c.d. "arbitrato estero" può deferirsi, in via preventiva ed eventuale, la decisione delle controversie non ancora insorte, tramite una clausola compromissoria redatta in forma scritta "ad substantiam", la quale identifichi con esattezza le future controversie aventi origine dal contratto principale: tale requisito di forma è soddisfatto - con riguardo alle clausole compromissorie "per relationem", ovvero quelle previste in un diverso negozio o documento cui il contratto faccia riferimento - allorché il rinvio, contenuto nel contratto, preveda un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, allorché il rinvio sia generico, richiamandosi semplicemente il documento o il formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 24856/2008
L'art. 4 della convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968, n. 62) prevede, quale presupposto processuale per la delibazione di una pronunzia arbitrale straniera, la produzione, contestualmente alla domanda, dell'originale della decisione arbitrale, debitamente autenticata, ovvero di copia dell'originale che ottemperi alle condizioni richieste per la sua autenticità, con la conseguenza che qualora venga prodotto il lodo arbitrale in originale, ma lo stesso non risulti "debitamente autenticato", deve ritenersi precluso alla Corte d'appello adita l'esame della richiesta di efficacia nell'ordinamento italiano del lodo straniero; la verifica di detto presupposto, la cui eventuale insussistenza non pregiudica la possibilità di una nuova domanda, deve essere effettuata d'ufficio dal giudice nel momento introduttivo del giudizio ed in base alla disciplina prevista in materia di autenticazione dal diritto processuale dello Stato richiesto.
Cass. civ. n. 6947/2004
Al fine del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la legge 19 gennaio 1968, n. 62), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano va riscontrato con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale.
Cass. civ. n. 1732/2001
Nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell'efficacia del lodo straniero, l'accertamento della portata della clausola compromissoria, istituzionalmente devoluto alla cognizione del giudice dell'opposizione, compete anche alla Corte di cassazione — la quale dispone, pertanto, del potere di cognizione diretta dei fatti risultanti ex actis, anche al di là del mero controllo di quanto emergente dalla sentenza impugnata — tutte le volte in cui l'interpretazione del negozio compromissorio sia stata richiesta ai fini della risoluzione di una questione processuale concernente l'esistenza di una delle cause ostative al detto riconoscimento. (Nella specie — dolendosi il ricorrente della non conformità all'accordo delle parti della costituzione del collegio arbitrale e del procedimento arbitrali, giacché, essendo stata preventivamente formulata la domanda di arbitrato da uno dei compromettenti, la resistenza e la contrapposta domanda dell'altro non avrebbero potuto formare oggetto di una successiva iniziativa di accesso ad un arbitrato diverso nella sede e nella composizione, ma esigevano di essere convogliate nel giudizio arbitrale già attivato — la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha riconosciuto fondata la censura di violazione dell'art. 840, comma terzo, n. 3, c.p.c., affermando — previa interpretazione della clausola compromissoria alla luce non solo del suo significato letterale ma anche dello scopo perseguito dagli stipulanti e del loro comportamento successivo — che l'alternativa nella composizione del collegio e nella sede dell'arbitrato era destinata a sciogliersi nel momento di accesso, da una delle parti, all'arbitrato).
Cass. civ. n. 8163/2000
L'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo come strumento generale e atipico di tutela preventiva trova un limite allorquando, in relazione ad una certa materia e ad un determinato ordine di interessi, è previsto, come nel caso del giudizio di delibazione, uno specifico e tipico strumento di tutela, ancorato a condizioni e presupposti peculiari, rispetto ai quali la ipotizzata forma di tutela preventiva, sub specie di accertamento negativo, potrebbe implicare, per la sua atipicità, non solo un discostamento dal modello processuale, ma anche la elusione degli specifici parametri di giudizio imposti dalla legge. Ne consegue che correttamente la corte d'appello, cui spetta la cognizione dell'azione di accertamento della insussistenza delle condizioni per il riconoscimento in Italia del lodo straniero — azione collocabile nel modello legale del tipico giudizio di delibazione, sia pure proposta «in negativo» — dichiara inammissibile detta azione, in quanto diretta a precludere alla controparte di utilizzare gli specifici strumenti processuali previsti dagli artt. 839 e 840 c.p.c.