14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6947 del 8 aprile 2004
Testo massima n. 1
Al fine del riconoscimento e dell’esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, lettera b ], della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 [ resa esecutiva con la legge 19 gennaio 1968, n. 62 ], il requisito della non contrarietà all’ordine pubblico italiano va riscontrato con esclusivo riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale.
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Testo massima n. 2
In tema di riconoscimento di lodo straniero, l’error in iudicando non è compreso tra i vizi per i quali è data opposizione ai sensi dell’art. 840, terzo comma, numero 4 ], c.p.c., atteso che tale disposizione prevede che il riconoscimento o l’esecuzione del lodo straniero sono rifiutati se si accerta la non conformità all’accordo delle parti [ o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell’arbitrato ] della costituzione del collegio arbitrale o del procedimento arbitrale, non già del lodo o della decisione in esso contenuta.
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