14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1732 del 7 febbraio 2001
Testo massima n. 1
Nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell’efficacia del lodo straniero, l’accertamento della portata della clausola compromissoria, istituzionalmente devoluto alla cognizione del giudice dell’opposizione, compete anche alla Corte di cassazione — la quale dispone, pertanto, del potere di cognizione diretta dei fatti risultanti ex actis, anche al di là del mero controllo di quanto emergente dalla sentenza impugnata — tutte le volte in cui l’interpretazione del negozio compromissorio sia stata richiesta ai fini della risoluzione di una questione processuale concernente l’esistenza di una delle cause ostative al detto riconoscimento. [ Nella specie — dolendosi il ricorrente della non conformità all’accordo delle parti della costituzione del collegio arbitrale e del procedimento arbitrali, giacché, essendo stata preventivamente formulata la domanda di arbitrato da uno dei compromettenti, la resistenza e la contrapposta domanda dell’altro non avrebbero potuto formare oggetto di una successiva iniziativa di accesso ad un arbitrato diverso nella sede e nella composizione, ma esigevano di essere convogliate nel giudizio arbitrale già attivato — la S.C., nell’enunciare il principio di cui in massima, ha riconosciuto fondata la censura di violazione dell’art. 840, comma terzo, n. 3, c.p.c., affermando — previa interpretazione della clausola compromissoria alla luce non solo del suo significato letterale ma anche dello scopo perseguito dagli stipulanti e del loro comportamento successivo — che l’alternativa nella composizione del collegio e nella sede dell’arbitrato era destinata a sciogliersi nel momento di accesso, da una delle parti, all’arbitrato ].
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