17 Mar Articolo 825 Codice di procedura civile — Deposito del lodo
La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l’atto contenente la convenzione d’arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato [ 810, 816 ]. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell’articolo 133, secondo comma.
Contro il decreto che nega o concede l’esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d’appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.
[adrotate group=”14″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 10450/2014
In tema di arbitrato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del reclamo nei confronti del decreto di dichiarazione di esecutorietà del lodo; invero, avendo il lodo efficacia vincolante fra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione, deve escludersi che il decreto di esecutorietà sia in alcun modo assistito dal requisito della decisorietà, che è propria della sentenza arbitrale, né da quello della definitività, esistendo diversi modi per rimuoverne l’efficacia, con conseguente esclusione dell’attitudine di tale decreto a pregiudicare i diritti soggettivi derivanti dal rapporto definito con il lodo arbitrale, avendo rilevanza limitata alla sola possibilità di mettere in esecuzione il lodo.
Cass. civ. n. 21894/2011
In tema di arbitrato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del reclamo nei confronti del decreto di dichiarazione di esecutorietà del lodo, opposta nella specie con decreto di un giudice onorario del tribunale ex art. 825 c.p.c., nella vigenza dell’art. 824 bis c.p.c. conseguente alla novella del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40; invero, avendo il lodo efficacia vincolante fra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione, deve escludersi che il decreto di esecutorietà sia in alcun modo assistito dal requisito della decisorietà, questa pertinendo alla sentenza arbitrale, nè da quello della definitività, esistendo diversi modi per rimuoverne l’efficacia, con conseguente esclusione dell’attitudine di tale decreto a pregiudicare i diritti soggettivi scaturibili dal rapporto definito con il lodo arbitrale, avendo rilevanza limitata alla sola possibilità di mettere in esecuzione il lodo.
Cass. civ. n. 11842/2003
Il lodo arbitrale, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 825, comma quinto (nel testo vigente prima dell’introduzione della legge n. 25/1994), perdendo la natura e l’efficacia di atto negoziale, assume il valore di sentenza, idonea a produrre gli effetti del giudicato nel caso in cui non siano stati tempestivamente esperiti i mezzi di impugnazione o siano stati infruttuosamente consumati. Ne consegue che, ove la Corte di cassazione cassando con rinvio la pronuncia della Corte di appello dichiarativa della nullità del lodo, l’eventuale estinzione del procedimento, ex art. 393 c.p.c., per mancata riassunzione, dinanzi al giudice di rinvio, comportando l’efficacia prevista dall’art. 310 c.p. della sentenza di nullità del lodo dichiarata dalla Corte di appello travolge la decisione degli arbitri, che — quale provvedimento ormai di natura esclusivamente giurisdizionale — non conserva alcuna validità.
Cass. civ. n. 890/2001
Il provvedimento con il quale un collegio arbitrale (nella specie, per arbitrato rituale) dichiari «non luogo a provvedere» rilevando la decorrenza del termine prefissato per il deposito del lodo a causa della totale inerzia delle parti non si limita ad evidenziare il mero decorso del termine per il deposito del lodo, ma contiene, in realtà, una valutazione sostanziale dei termini della lite, sia pure di segno negativo, con la conseguenza che la competenza a conoscere della relativa controversia non può ritenersi attribuita, in via successiva ed automatica, al giudice ordinario, poiché, diversamente opinando, alla parte intenzionata a sottrarsi all’operatività della clausola compromissoria sarebbe sufficiente promuovere il giudizio arbitrale per rimanere, poi, del tutto inerte in ordine alla determinazione della domanda ed alla formulazione delle prove (onde precludere al collegio arbitrale la possibilità di decidere), realizzando, così, il proprio intento di devolvere la controversia al giudice ordinario. Ne consegue che l’esaurimento del potere decisorio del collegio arbitrale in ordine alla definizione della lite deve, in tal caso, ritenersi preclusivo di ogni possibilità di trasferire la controversia dinanzi al giudice ordinario, essendosi il procedimento arbitrale svolto (e concluso) con un provvedimento esaustivo della funzione decisoria degli arbitri.
Cass. civ. n. 5280/1998
Qualora sia stato conferito l’incarico di emettere un arbitrato irrituale, il deposito del provvedimento arbitrale, effettuato ex art. 825 c.p.c. per tuziorismo o per altra ragione, ed il decreto di esecutorietà emesso dal pretore non valgono a dar vita ad una sentenza arbitrale, con la conseguenza che avverso tale provvedimento non è ammissibile l’impugnazione per nullità ex art. 828 c.p.c., ma solo un’azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.
Cass. civ. n. 1341/1988
L’obbligo del deposito del lodo sussiste soltanto nel caso di arbitrato rituale, cui si riferisce la norma dell’art. 825 c.p.c., e non anche nel caso di arbitrato libero o irrituale, il quale sfocia in un lodo che non ha natura di sentenza e non può assumerne l’efficacia, così configurando l’espressa dispensa da tale obbligo rilevante elemento per qualificare come irrituale l’arbitrato previsto dalle parti.
Cass. civ. n. 4834/1984
Per qualificare la natura di un arbitrato occorre riferirsi ai poteri attribuiti dalle parti all’arbitro quali risultano dal compromesso e non alla forma di cui sia stato rivestito l’atto finale del provvedimento. Pertanto, ove sia stato conferito l’incarico di emettere un arbitrato irrituale od una perizia contrattuale, il deposito del provvedimento arbitrale, effettuato ex art. 825 c.p.c., per tuziorismo (o per altra ragione), ed il decreto di esecutorietà emesso dal pretore non valgono a dar vita ad una sentenza arbitrale, con la conseguenza che avverso tale provvedimento arbitrale non è ammissibile l’impugnazione di nullità ex art. 828 c.p.c., ma solo un’azione per eventuali vizi del negozio da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza, con rispetto del doppio grado di giurisdizione.
Cass. civ. n. 1869/1982
Il difetto di deposito ed omologazione del lodo comporta la preclusione della sua impugnazione, esimendo anche il giudice dalla necessità di accertare la natura rituale dell’arbitrato conclusosi con tale atto, senza che ne resti pregiudicata la possibilità che l’interesse alla decisione sul merito della lite sia soddisfatto mediante il ricorso al giudice competente a conoscerne in primo grado, secondo le regole ordinarie.
[adrotate group=”15″]