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Articolo 824 bis Codice di procedura civile — Efficacia del lodo

Articolo 824 bis Codice di procedura civile — Efficacia del lodo

Salvo quanto disposto dall’articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11634/2014

In tema di arbitrato, anche prima dell’introduzione dell’art. 824 bis cod. proc. civ. da parte del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, gli effetti tra le parti del lodo arbitrale rituale erano equiparabili a quelli della sentenza, avendo l’attività degli arbitri natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario. Ne consegue che degli effetti favorevoli al condebitore del lodo reso tra il creditore ed uno dei condebitori solidali prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 può giovarsi altro condebitore solidale che non sia stato parte del giudizio arbitrale, applicandosi pure al lodo non impugnabile l’effetto espansivo della sentenza previsto dall’art. 1306, secondo comma, cod. civ.

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Cass. civ. n. 27472/2013

In tema di arbitrato, l’art. 824 bis cod. proc. civ., introdotto con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non ha effetti retroattivi e quindi gli arbitrati anteriori a tale d.lgs. non acquistano l’efficacia di una sentenza del giudice ordinario ma rimangono atti di autonomia privata, con la conseguenza che il giudicato non è rilevabile d’ufficio, ma necessita di una specifica eccezione di parte che, pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, postula una manifestazione di volontà che indichi in modo inequivoco l’intento di invocare gli effetti del giudicato.

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