Art. 816 bis 1 – Codice di procedura civile – Svolgimento del procedimento
, o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell'arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell'arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione.
Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le ordinanze circa lo svolgimento del procedimento.
Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17099/2013
In materia di arbitrato, l'indubbia natura negoziale dell'atto di nomina non esclude che esso produca anche gli effetti della "vocatio in ius"; infatti, nel quadro normativo formatosi con la legge 5 gennaio 1994, n. 25, la notifica della domanda di arbitrato segna l'inizio, a tutti gli effetti, del procedimento arbitrale.
Cass. civ. n. 3917/2011
Il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo, nel conferimento dell'incarico arbitrale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che avesse comportato una violazione del contraddittorio l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale richiesta dalla parte in una memoria istruttoria tardivamente depositata, senza concedere all'altra parte un termine per formulare controdeduzioni o per un differimento, avendo il suo difensore partecipato all'udienza di assunzione della prova senza opporsi al suo espletamento).
Cass. civ. n. 23670/2006
Nel giudizio arbitrale, qualora le parti non abbiano determinato nel compromesso o nella clausola compromissoria le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, e quindi anche di discostarsi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto del principio inderogabile del contraddittorio, posto dall'art. 101 c.p.c., il quale, adattato al procedimento dinanzi agli arbitri, deve essere opportunamente riferito al momento della chiusura della trattazione, in modo da consentire alle parti non solo un'adeguata attività difensiva per tutto il corso del procedimento, pur dopo la chiusura dell'istruttoria, ma anche la possibilità di esercitare su un piano di eguaglianza le facoltà processuali loro attribuite, e quindi da assicurare – senza che ne risulti leso l'altro principio della libertà delle forme, posto dall'art. 816, secondo e terzo comma – l'osservanza della regola audiatur et altera pars secondo il precetto inderogabile di cui al quarto comma della medesima disposizione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la produzione di documenti oltre il termine all'uopo fissato dagli arbitri non avesse comportato alcuna violazione del contraddittorio, essendo avvenuta comunque prima dell'udienza di discussione, e non avendo la controparte, che pure ne aveva avuto conoscenza, richiesto la concessione di un nuovo termine per produrre a sua volta ulteriore documentazione).
Cass. civ. n. 18918/2004
In tema di arbitrato, a norma dell'art. 816 c.p.c., in mancanza di esplicita previa indicazione delle parti, gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno, ma debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie ed esporre le loro repliche onde assicurare il corretto svolgimento del procedimento con il pieno rispetto del principio della regolarità del contraddittorio, che presiede anche allo svolgimento del giudizio arbitrale. Da ciò consegue la tardività e l'inammissibilità di quesiti formulati per la prima volta con la comparsa conclusionale, che è destinata solo a illustrare le ragioni delle pretese e delle richieste delle parti, senza possibilità alcuna di ampliare l'oggetto della controversia poiché ciò comporterebbe violazione del diritto di difesa della controparte.
Cass. civ. n. 8532/2003
In tema di arbitrato, a seguito dell'entrata in vigore della legge di riforma n. 25 del 1994 il momento iniziale del giudizio arbitrale va determinato non più – come accadeva nella vigenza del precedente quadro normativo – con riguardo alla costituzione del collegio, bensì alla notificazione della domanda di accesso agli arbitri, in quanto idonea a costituire un rituale rapporto processuale: con tale notifica, infatti, vengono identificati dall'istante, sulla base della clausola compromissoria, tanto l'organo deputato a decidere la controversia, quanto la controparte, che è quella risultante dalla clausola stessa, nei confronti della quale il lodo deve essere pronunciato.
Cass. civ. n. 2472/2003
In tema di giudizio arbitrale, l'atto introduttivo del relativo procedimento può ritenersi soggetto alle disposizioni di cui all'art. 163 c.p.c. – dettate in tema di citazione dinanzi al giudice ordinario – soltanto nell'ipotesi in cui le parti o gli arbitri abbiano disposto che il procedimento stesso si svolga secondo la disciplina del processo ordinario, sicché, in mancanza di regole procedimentali stabilite dalle parti o dagli arbitri a pena di nullità, può denunciarsi l'invalidità del lodo soltanto se la formulazione dei quesiti, oggetto di giudizio, sia stata effettuata senza rispettare il principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 1496/2001
In tema di procedimento arbitrale, il principio secondo cui l'esigenza del contraddittorio non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo, riceve specificazione nel senso che gli arbitri devono consentire alle parti di esporre i rispettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo, di presentare entro un termine prefissato memorie e repliche e di prendere visione in tempo utile delle istanze e delle richieste avversarie.
Cass. civ. n. 10192/1999
Il giudizio arbitrale è caratterizzato dal principio dell'assoluta libertà di forme, nel cui ambito gli arbitri adottano le regole da seguire, le quali, se opportuno, possono essere modificate (espressamente o implicitamente), ampliate o ristrette, con l'unico ineludibile limite dell'assoluto rispetto del principio del contraddittorio e sempre che le regole del giudizio non siano previste e determinate direttamente dalle parti in causa.
Cass. civ. n. 3006/1996
La norma contenuta nel terzo comma dell'art. 816 c.p.c. – in base al quale gli arbitri, anche quando hanno la facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che ritengono più opportuno, debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche – ha carattere inderogabile e serve a far conoscere alle parti i risultati dell'istruttoria per le loro deduzioni e difese a seguito dell'istruttoria espletata. Il collegio arbitrale che, pur se autorizzato a decidere secondo equità, conceda alle parti un unico termine per presentare documenti e memorie, e per esporre le repliche, viola la norma suddetta, atteso che la facoltà di replica, per poter essere concretamente esercitata, postula che le parti, dopo la chiusura dell'istruttoria (orale o documentale che sia), abbiano a disposizione un lasso di tempo, in aggiunta a quello concesso per l'espletamento dell'istruttoria, per valutare gli elementi raccolti e (eventualmente) controdedurre.
Cass. civ. n. 6579/1994
Quando le parti compromittenti non hanno fissato regole procedimentali, gli arbitri del giudizio arbitrale possono regolare il procedimento nel modo ritenuto più opportuno purché, come è espressamente stabilito dall'art. 816 c.p.c., sia rispettato il principio del contraddittorio e perciò consentito alle parti il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni e la collaborazione nell'accertamento dei fatti o, in altri termini, di esporre i relativi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo, di presentare entro i termini prefissati, a norma dell'art. 816, comma 3, c.c., memorie, repliche e documenti, di conoscere in tempo utile le istanze e richieste delle parti. Tale principio è pertanto violato, con conseguente nullità del lodo (art. 829 c.p.c.) e necessità di pronuncia nel merito da parte della corte d'appello presso la quale il lodo è stato impugnato (art. 830 c.p.c.), nel caso in cui, concessa ad una parte la facoltà di depositare memorie e documenti anche dopo la chiusura dell'istruttoria, non sia data comunicazione all'altra parte del deposito né assegnato termine per eventuali osservazioni.
Cass. civ. n. 12517/1993
Nell'arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza della procedura ordinaria, è consentito ai compromettenti, nell'ambito dei termini della clausola compromissoria, di modificare ed ampliare gli iniziali quesiti, senza possibilità di evocare il disposto degli artt. 183 e 184 c.p.c., ma sempre nell'osservanza del principio del contraddittorio, che attiene all'ordine pubblico. Ne consegue che non possono ritenersi ritualmente proposti agli arbitri quesiti indicati solo in una nota illustrativa presentata dopo che la controversia sia stata riservata in decisione, essendosi dato progressivamente atto della assenza di altre richieste.