Cass. civ. n. 1496 del 2 febbraio 2001
Testo massima n. 1
La clausola compromissoria deve, in mancanza di espressa volontà contraria, essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo.
Testo massima n. 2
In tema di procedimento arbitrale, il principio secondo cui l'esigenza del contraddittorio non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo, riceve specificazione nel senso che gli arbitri devono consentire alle parti di esporre i rispettivi assunti, di conoscere le prove e le risultanze del processo, di presentare entro un termine prefissato memorie e repliche e di prendere visione in tempo utile delle istanze e delle richieste avversarie.
Testo massima n. 3
Non è causa di nullità del lodo per mancata decisione secondo le norme di diritto (ex art. 829, comma secondo, c.p.c.) il ricorso, da parte degli arbitri, all'equità, non come regola alternativa di giudizio, ma come criterio di interpretazione secondo buona fede e di integrazione della volontà negoziale, tale criterio potendo legittimamente trovare luogo anche in sede di giudizio di diritto.