Art. 799 – Codice di procedura civile – Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Quarto - Dei procedimenti speciali > Titolo VII - Dell'efficacia delle sentenze straniere
[La sentenza straniera può essere fatta valere anche in corso di giudizio, quando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate nell'articolo 797. Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera è fatta valere. Ma, se vi procede la corte d'appello competente a norma dell'articolo 796, l'efficacia della sentenza può essere, su istanza di parte, espressamente dichiarata a tutti gli effetti. Se la parte contro la quale è fatta valere la sentenza domanda il riesame del merito a norma dell'articolo precedente, il giudice sospende il procedimento e fissa un termine perentorio per proporre la domanda di riesame davanti alla corte d'appello competente [796].]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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