17 Mar Articolo 798 Codice di procedura civile — Riesame del merito
Posted at 10:23h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Quarto – Dei procedimenti speciali > Titolo VII – Dell’efficacia delle sentenze straniere
[ Su domanda del convenuto la corte d’appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell’articolo 395. In questi casi la corte, secondo i risultati dell’istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l’inefficacia della sentenza straniera. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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