Art. 800 – Codice di procedura civile – Sentenze arbitrali straniere
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Quarto - Dei procedimenti speciali > Titolo VII - Dell'efficacia delle sentenze straniere
[Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche alle sentenze arbitrali straniere, pronunciate tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino oppure tra cittadini domiciliati o residenti all'estero, purché non riguardino le controversie che non possono formare oggetto di compromesso a norma dell'articolo 806 e, secondo la legge del luogo in cui sono state pronunciate, abbiano efficacia di una sentenza dell'autorità giudiziaria.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.