Art. 759 – Codice di procedura civile – Informazioni e nomina del custode
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Quarto - Dei procedimenti speciali > Titolo IV - Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni > Capo II - Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli > Sezione I - Dell'apposizione dei sigilli
Durante le operazioni di apposizione dei sigilli, il giudice assume le informazioni che ritiene opportune allo scopo di accertare che nessuna cosa sia stata asportata.
Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Non è presente nessuna massima.